Accordo fiscale nella composizione negoziata anche per l’IVA
CNDCEC e FNC analizzano l’istituto ex art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019
Il CNDCEC e la FNC, con il documento dal titolo: “L’accordo transattivo con l’erario nella composizione negoziata”, pubblicato ieri, hanno esaminato il nuovo accordo transattivo fiscale nella composizione negoziata della crisi, regolato dall’art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019 (CCII), soffermandosi sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’istituto, sui contenuti della proposta di accordo, sulle modalità di sottoscrizione e sul ruolo dell’attestatore, nonché sul perimetro delle verifiche demandate al tribunale.
L’art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, introdotto dal DLgs. 136/2024, recante il decreto c.d. “correttivo-ter”, dà all’imprenditore, in composizione negoziata, la possibilità di formulare, nel corso delle trattative, una proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori, esclusi i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Quanto all’ambito di applicazione oggettiva, come conferma il documento, possono costituire oggetto di accordo tutti i tributi erariali, inclusa l’IVA, mentre restano fuori i crediti relativi ai tributi di cui sono titolari gli Enti pubblici territoriali (Comuni, Province e Regioni; cfr. la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, deliberazione 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024).
La possibilità di falcidiare i tributi regionali e locali (anche) nella composizione negoziata è stata inserita, d’altra parte, tra i principi direttivi di cui all’art. 9 comma 1 lett. a) n. 5 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), come modificato dalla L. 120/2025.
Diversamente, resta esclusa la possibilità di stralciare il debito per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, rappresentando, anche ad avviso del documento di ricerca, un’ingiustificata disomogeneità di trattamento, che compromette l’accesso alla composizione.
La proposta ex art. 23 comma 2-bis del CCII può essere formulata dall’imprenditore nell’ambito delle trattative con i creditori e ad essa andranno allegate due relazioni, che consentono di fornire alle Agenzie fiscali gli elementi di giudizio su cui basare la propria volontà: la prima sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, a cura del revisore legale, se esistente, o quello all’uopo incaricato; la seconda, redatta da un professionista indipendente, che attesti la convenienza della proposta, per il creditore pubblico, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Nulla esclude – in assenza di revisore legale – la possibilità di affidare la predisposizione delle stesse ad unico soggetto, munito dei requisiti del “professionista indipendente” ex art. 2 comma 1 lett. o) del CCII.
A supporto della redazione delle relazioni uno strumento utile è rappresentato dai “Principi di attestazione dei piani di risanamento” di maggio 2024.
In esito alle trattative, l’accordo – che potrà avvenire con modalità telematiche o in forma cartacea – deve essere sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto, ma produce i suoi effetti solo con il deposito presso il Tribunale.
L’esperto, d’altra parte, conserva i suoi poteri di controllo, pertanto, pur non potendo sindacare il merito della convenienza dell’accordo, ravvisando eventuali elementi pregiudizievoli, deve segnalarlo all’imprenditore o all’organo di controllo ex art. 21 del CCII, indicandoli anche nella relazione ex art. 17 comma 8 del CCII.
L’accordo fiscale si fonda sul consenso delle parti coinvolte, pertanto, restano fuori meccanismi di adesioni forzose, assimilabili al fenomeno del “cram down”.
L’efficacia dell’accordo è condizionata all’autorizzazione espressa con decreto del Tribunale, che, tuttavia, presuppone solo una verifica (con l’ausilio dell’esperto) della sua regolarità formale, non essendo ammissibile una verifica sulla fattibilità del piano.
L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della procedura liquidatoria, ovvero di inadempimento, entro 60 giorni dalle scadenze, dei pagamenti, ferma la possibilità di ripresentazione di una nuova transazione fiscale nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi.
Secondo il documento, al fine di uniformare le risposte sul territorio nazionale, appare indispensabile che le Agenzie fiscali forniscano indicazioni agli uffici periferici circa le modalità di partecipazione alle composizioni negoziate e al trattamento delle istanze di transazione fiscale, nonché sulla concreta possibilità, per l’imprenditore, di formulare durante le trattative, e senza aspettare il termine delle stesse, una proposta di transazione fiscale da attuare nell’ambito di un successivo accordo di ristrutturazione, di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, o di un concordato preventivo, quando tali strumenti costituiscano la soluzione idonea al superamento della crisi ex art. 23 comma 2 lett. b) e d) del CCII, riducendo i tempi per il risanamento.
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