Composizione negoziata con transazione fiscale «giudiziale»
Richiesta la relazione dell’attestatore sulla convenienza, oltre a quella del revisore sulla completezza e veridicità dei dati
L’art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019 (CCII), introdotto dal “correttivo-ter” (DLgs. 136/2024), stabilisce che l’accordo transattivo sul pagamento, parziale o dilazionato, dei debiti fiscali e dei relativi accessori, perfezionato nel corso delle trattative della composizione negoziata della crisi, “è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce gli effetti con il suo deposito presso il tribunale competente”.
La comunicazione all’esperto potrebbe essere necessaria per consentire a quest’ultimo di essere notiziato – in ragione del ruolo che svolge, di affiancamento dell’impresa e verifica delle condizioni di risanabilità – e di analizzare la coerenza dell’accordo rispetto alle trattative in corso o alle intese perfezionate ...
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