Dichiarazione per la web tax entro fine mese
Per i gruppi, l’adempimento degli obblighi può spettare a una singola società
Entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata l’apposita dichiarazione annuale relativa all’ammontare dei servizi digitali, assoggettati alla c.d. web tax, forniti nel corso del 2024. Per quest’anno, trattasi dell’ultima dichiarazione riferita alla disciplina previgente rispetto alle modifiche apportate dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
Risulta opportuno richiamare la disciplina relativa all’imposta sui servizi digitali (ISD o digital service tax), di cui all’art. 1 commi 35 e ss. della L. 145/2018 (e successive modifiche) che grava nella misura del 3% sull’ammontare dei ricavi tassabili derivanti dai servizi digitali.
Il previgente art. 1 comma 36 della L. 145/2018 individuava i soggetti passivi nelle imprese che, da sole o a livello di gruppo, realizzano nel corso dell’anno solare precedente congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi (ovunque prodotti) almeno pari a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro. L’art. 1 comma 21 lett. a) della citata L. 207/2024 ha disposto l’eliminazione della seconda soglia dimensionale relativa ai ricavi dei servizi digitali realizzati in Italia. In sostanza, resta la prima soglia relativa all’ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati – sempre pari a 750 milioni di euro –; viene, invece, eliminato qualsivoglia riferimento al superamento della soglia relativa ai ricavi derivanti dai servizi digitali realizzati in Italia.
Sono servizi digitali i servizi di “veicolazione” su un’interfaccia digitale (qualsiasi software, compresi siti web o app) di pubblicità mirata agli utenti; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consenta l’interazione tra gli utenti (ad esempio, social network, forum, servizi di messaggistica istantanea); infine, trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale. Rilevano, quindi, i ricavi derivanti dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall’utilizzo da parte del soggetto passivo di un’interfaccia digitale e dal contributo, non necessariamente attivo o consapevole, alla creazione del valore da parte degli utenti (circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2021, § 3).
Guardando poi alla territorialità dell’imposta (e all’identificazione del luogo ove i ricavi sono realizzati), non rileva la localizzazione dei fornitori, bensì quella degli utenti, i cui criteri sono stabiliti dall’art. 1 comma 40 della L. 145/2018 (precisati dal punto 4 del provvedimento attuativo n. 13185/2021) e distinti in base alla tipologia di servizi digitali.
Per la veicolazione di pubblicità mirata, ad esempio, l’utente si considera localizzato in Italia se la pubblicità figura sul dispositivo dello stesso nel momento in cui è utilizzato in Italia per accedere all’interfaccia digitale.
Relativamente, infine, agli obblighi di versamento e dichiarativi, il periodo d’imposta è coincidente con l’anno solare.
Il previgente art. 1 comma 42 della L. 145/2018 prevedeva un unico versamento (a saldo) dell’imposta dovuta entro il 16 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Diversamente, la nuova disciplina (anch’essa modificata dall’art. 1 comma 21 lett. b) della L. 207/2024) prevede l’obbligo di versamento, entro il 30 novembre dell’anno solare di riferimento, di un acconto pari al 30% dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente (calcolata applicando il 3% sull’ammontare dei ricavi tassabili). Il versamento del saldo è poi effettuato entro il 16 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento: relativamente al 2024, quindi, il saldo doveva essere versato entro lo scorso 16 maggio.
La medesima norma (non modificata) disciplina l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’ammontare dei servizi digitali tassabili forniti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
In sostanza, i soggetti interessati devono inviare (in via telematica) entro il 30 giugno di ciascun anno l’apposito modello di dichiarazione (modello DTS) contenente i ricavi rilevanti percepiti nell’anno solare precedente. Con la medesima dichiarazione è, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso o di riportare il credito all’anno successivo.
Nel dettaglio, nel quadro DT, dedicato alla determinazione dell’imposta dovuta, va indicato il totale dei ricavi tassabili dato dal prodotto tra i ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati e la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato (in base ai citati criteri di territorialità, diversi a seconda della tipologia di servizio).
Nel caso di società appartenenti allo stesso gruppo, per l’adempimento degli obblighi dichiarativi (e di versamento) può essere nominata anche una singola società del gruppo stesso, la “società designata”: in tal caso, quindi, nel quadro DG la società designata indica i dati delle società designanti.
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