Si allenta la stretta degli Stati Uniti sui non residenti
La manovra finanziaria in discussione al Senato rimanda al 2027 gli aumenti delle imposte, riducendone gli importi
La versione della manovra finanziaria Usa (One Big Beautiful Bill Act) proposta dal Finance Committee del Senato, sulla quale si dovrebbe arrivare al voto in tempi molto brevi, contiene un allentamento delle misure ritorsive previste dagli Stati Uniti verso gli Stati ritenuti ostili in quanto adottano nel proprio ordinamento imposte ritenute unfair per le imprese americane (l’Italia è potenzialmente tra questi).
La filosofia di fondo di queste misure ritorsive, codificate nella nuova Sezione 899 dell’Internal Revenue Code, non cambia. Si prevede, infatti, che i soggetti residenti in una offending country risulteranno assoggettati all’imposizione sui redditi di fonte americana in modo maggiorato e crescente negli anni, sino a che tale Stato ostile dismetta nel suo ordinamento le imposte unfair; l’incremento si applicherà anche qualora il reddito (come di regola avviene) sia coperto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni con gli Stati Uniti.
Il tema assume una valenza particolare alla luce del fatto che esso interessa la gran parte dei redditi di fonte statunitense imponibili in capo ai non residenti.
Le due novità essenziali, rispetto al testo approvato dalla Camera dei Rappresentanti, riguardano il momento in cui le nuove misure saranno efficaci e l’ammontare dell’incremento dell’imposizione statunitense.
Sotto il primo profilo, in sostanza l’efficacia è rimandata al 1° gennaio 2027. La versione licenziata dalla Camera, infatti, individuava quale dies a quo il primo giorno dell’anno solare che inizia a partire dall’ultima delle seguenti date:
- 90 giorni dalla promulgazione della manovra;
- 180 giorni dalla data di promulgazione delle disposizioni istitutive dell’imposta estera unfair che determina l’inclusione dello Stato estero tra quelli discriminatori;
- il primo giorno in cui tale imposta inizia ad applicarsi.
Di fatto, ipotizzando, come da programma del Partito Repubblicano Usa, l’approvazione della manovra entro il 4 luglio 2025, per gli Stati che, come l’Italia, hanno già nel proprio ordinamento tali imposte (ad esempio, l’imposta sui servizi digitali) le misure ritorsive sarebbero scattate dal 1° gennaio 2026.
La versione della manovra proposta dal Finance Committee del Senato sostituisce il riferimento al primo giorno dell’anno solare che inizia dopo i 90 giorni dalla promulgazione del Bill con quello al primo giorno dell’anno solare che inizia dopo un anno dall’inserimento nell’Internal Revenue Code della Sezione 899. Il tutto è, quindi, prorogato al 2027.
Gli Stati Uniti, nel frattempo, pubblicheranno una black list degli Stati ostili, a cui fare riferimento per verificare se i relativi residenti subiranno l’incremento dell’imposizione.
Con riferimento a questo secondo aspetto, si mantiene fermo il principio per cui l’incremento dell’imposizione si applica a partire da un floor costituito, alternativamente, dall’aliquota nominale prevista dalla legislazione interna per ciascuna delle tipologie di reddito interessate (ad esempio, il 30% previsto per una molteplicità di redditi di fonte Usa prodotti dai non residenti) o dall’aliquota ridotta in base alla Convenzione tra gli Stati Uniti e l’altro Stato; la disposizione è, quindi, costruita in modo tale da superare le Convenzioni, prevedendo di fatto che, se l’elemento di reddito è coperto dal Trattato, l’incremento si applica a partire dall’aliquota convenzionale.
Il testo proposto dal Senato mantiene questo principio di base, differenziandosi però in modo sensibile rispetto a quello approvato dalla Camera dei Rappresentanti e limandone gli eccessi.
In quest’ultimo, infatti, si prevede per i residenti degli Stati ostili un incremento di 5 punti percentuali per il primo anno in cui lo Stato estero è tale e di 5 punti percentuali per ciascuna delle annualità successive in cui l’altro Stato mantiene tale status; inoltre, si prevede un limite massimo all’incremento pari a 20 punti percentuali, determinato però con riferimento all’aliquota nominale, e non a quella convenzionale (di fatto, si poteva arrivare a un prelievo del 50%, calcolato sommando il 30% di imposta ordinaria interna e il 20% di incremento).
Il testo di legge proposto dal Finance Committee del Senato si discosta da questa proposta, prevedendo invece tre “gradini” (il 5% di aumento il primo anno, il 10% il secondo e il 15% per tutti i successivi), il più elevato dei quali in assenza di previsioni di legge contrarie (che invece esistono nel testo della Camera) può anche calcolarsi a partire dall’aliquota convenzionale.
Così, per un ipotetico reddito di fonte Usa tassato al 30% in base alla norma interna e al 15% in base alla Convenzione, ipotizzando che lo Stato estero mantenga negli anni lo status di offending country:
- nella versione originaria della proposta Sezione 899 il prelievo statunitense poteva arrivare al 50% (30% di aliquota nominale + 20% di incremento massimo successivo);
- nella versione emendata si profila, invece, un prelievo massimo del 30% (15% di aliquota convenzionale + 15% di incremento massimo successivo).
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