ACCEDI
Giovedì, 26 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Dalla legge di delegazione europea 2024 modifiche al lavoro con piattaforme digitali

Nella delega al recepimento della direttiva Ue 2024/2831 ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli generali ex art. 32 della L. 234/2012

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 26 giugno 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Ieri, 25 giugno 2025, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 91 del 13 giugno 2025 di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea ivi indicati (legge di delegazione europea 2024).

Tra le direttive europee da recepire rientra anche la direttiva Ue 2024/2831 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (si veda “Due anni per adeguare le norme sul lavoro mediante piattaforme digitali” del 12 novembre 2024).

L’indicata direttiva, nello specifico, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2 dicembre 2026 e ha lo scopo di migliorare sia le condizioni di lavoro sia la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali.
L’art. 11 della L. 91/2025 detta specifici principi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare unitamente a quelli di carattere generale dettati dall’art. 32 della L. 234/2012.

Tra i princìpi e i criteri direttivi specifici contenuti nella legge, quelli indicati alle lettere a) e h) del comma 1 prevedono l’eventualità di modifiche alla normativa attualmente vigente. Più nello specifico, si tratta del Capo V-bis del DLgs. 81/2015 (che stabilisce livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47 comma 2 lett. a) del DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, attraverso piattaforme anche digitali) e del DLgs. 81/2008 (il testo unico in materia di sicurezza): nel primo caso, il riferimento è alle modifiche, integrazioni e abrogazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva, nel secondo alle modifiche e integrazioni necessarie per la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali in materia di sicurezza e salute, anche con riferimento all’individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci.

Ulteriori criteri specifici riguardano l’adeguamento della definizione di “piattaforma di lavoro digitale” rispetto alle definizioni contenute nella direttiva Ue 2024/2831 e l’individuazione di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale dei lavoratori mediante piattaforme digitali.

Con riferimento all’utilizzo, da parte delle piattaforme di lavoro digitali, di sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati, i princìpi e criteri direttivi prevedono: la definizione di procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante tali sistemi; la decisione di modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano i lavoratori delle piattaforme digitali, i loro rappresentanti e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di tali sistemi; la definizione di modalità di controllo e monitoraggio per la verifica dell’avvenuta valutazione dell’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute da tali sistemi sui lavoratori nonché del riesame umano delle decisioni.

Sono inoltre previsti princìpi da osservare in materia previdenziale, che mirano alla modulazione delle tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o del lavoro subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi.

Il Governo, infine, nel recepire la direttiva in esame deve considerare l’individuazione e la regolamentazione delle modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l’osservatorio di cui all’art. 47-octies del DLgs. 81/2015.

TORNA SU