La CISOA per emergenze climatiche rileva per la disoccupazione agricola
Quella fruita negli ultimi 6 mesi del 2025 è equiparata al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità
Con la circolare n. 149 di ieri, 3 dicembre 2025, l’INPS ha illustrato le modalità di liquidazione della disoccupazione agricola riferita all’anno 2025 per i lavoratori che hanno fruito della CISOA per emergenze climatiche negli ultimi 6 mesi del 2025 ai sensi dell’art. 10-bis comma 2 del DL 92/2025.
Si ricorda che tale norma dispone che, per le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, la CISOA per intemperie stagionali è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative.
Tali periodi di CISOA non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno e sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e ai fini del perfezionamento del requisito di 181 giornate di effettivo lavoro (cfr. circ. INPS n. 121/2025).
Innanzitutto, nel definirne l’ambito, l’Istituto precisa che l’equiparazione al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola trova applicazione con riferimento ai casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata; l’equiparazione non si applica invece alle ipotesi di riduzione oraria dell’attività.
Inoltre, destinatari dell’equiparazione in argomento sono:
- gli OTI assunti o licenziati nell’anno 2025. Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2025 e al relativo calcolo con le modalità di cui all’art. 10-bis comma 2 del DL 92/2025, gli OTI devono aver prestato nel 2025 almeno un giorno di lavoro effettivo;
- gli OTD. In questo caso, per accedere all’indennità di disoccupazione agricola calcolata secondo le modalità di cui all’art. 10-bis comma 2 del DL 92/2025, gli OTD devono risultare iscritti nei relativi elenchi annuali, riferiti all’anno 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.
Invece, sono esclusi gli OTI dipendenti delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. 240/84 per i quali trova applicazione la NASpI.
La norma in esame prevede l’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA riconosciuti per emergenze climatiche negli ultimi 6 mesi del 2025 “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”. Tenuto conto di tale formulazione, l’equiparazione non rileverebbe ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro svolte nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente. Tuttavia, rileva l’INPS nella circolare in commento, non applicare la misura prevista dall’art. 10-bis comma 2 del DL 92/2025 ai fini del perfezionamento del requisito contributivo potrebbe causare un trattamento discriminatorio nei confronti di lavoratori ancor maggiormente lesi dalle eccezionali situazioni climatiche. Di conseguenza, l’Istituto applicherà l’equiparazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.
In merito al calcolo della disoccupazione agricola riferita all’anno 2025, alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di CISOA per emergenze climatiche fruiti tra luglio e dicembre 2025. Nello specifico, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di CISOA a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non supera per il 2025 il limite di 182 giornate (superato tale limite il beneficio ex art. 10-bis del DL 92/2025 viene neutralizzato).
In relazione alla misura, si ricorda che l’indennità di disoccupazione agricola è pari al:
- 40% della retribuzione di cui all’art. 1 del DL 338/89 per gli OTD (dall’importo viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, massimo di 150 giorni);
- 30% della retribuzione effettiva per gli OTI (non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà).
Ciò premesso, per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di CISOA fruiti ai sensi dell’art. 10-bis comma 2 del DL 92/2025, l’Istituto utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento stesso. Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2025 è pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di CISOA fruiti.
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