Rinvio in extremis dell’obbligo di polizza catastrofale per alcuni settori
Nel decreto Milleproroghe è contenuta la proroga al 31 marzo 2026 per micro e piccole imprese di turismo e ristorazione
Slitta al 31 marzo 2026 il termine entro cui dotarsi di polizze contro i rischi catastrofali per micro e piccole imprese:
- che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ex art. 5 della L. 287/91;
- turistico ricettive.
È prorogato anche il termine per la stipula dei contratti assicurativi in questione da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, che sono tenute ad adempiere sempre entro il 31 marzo 2026.
Questa è la portata dei rinvii dell’obbligo di cui all’art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), risultante dal testo del DL 31 dicembre 2025 n. 200 (c.d. “Milleproroghe”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre.
Alla luce delle novità, il quadro è il seguente.
Per le piccole e micro imprese non appartenenti ai settori suddetti, il termine per dotarsi delle assicurazioni a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è rimasto quello del 31 dicembre 2025.
Sono interessate, in particolare le imprese:
- che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (piccole imprese);
- che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (micro imprese);
secondo le definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/Ce.
Le micro e piccole imprese della ristorazione e del turismo hanno tempo, invece, fino al 31 marzo 2026.
Sono coinvolti dal rinvio, pertanto, ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, ma anche sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, se vi avviene la somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 comma 1 lett. c) L. 287/91).
Quanto alle imprese turistico ricettive, queste comprendono alberghi, ostelli, bed and breakfast organizzati in forma d’impresa, affittacamere, case vacanze.
Sempre entro il 31 marzo 2026, dovranno adeguarsi le imprese della pesca e dell’acquacoltura. In questo caso, il rinvio riguarda le imprese di qualsiasi dimensione che esercitino tali attività.
I termini per grandi e medie imprese, invece, sono già scaduti: per le prime, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31 marzo 2025, con la previsione che le sanzioni si applichino decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno 2025). Il termine per le medie imprese, invece, era il 1° ottobre 2025.
A giustificare le proroghe, probabilmente, i numerosi punti non ancora del tutto definiti: la disciplina delle sanzioni ha trovato compimento solo di recente con il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), in vigore dal 1° gennaio 2026 (si veda “Agevolazioni fiscali «automatizzate» e contributive anche senza polizza catastrofale” dell’11 dicembre 2025), mentre non è ancora disponibile la piattaforma informatica gestita dall’IVASS per il confronto delle offerte, prevista al comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023, che dovrebbe consentire di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi.
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