La detrazione IVA per le fatture di fine anno segue la data di ricezione
Se il documento di acquisto è ricevuto nel 2026, l’IVA a credito non è imputabile nel 2025
L’effettuazione di operazioni imponibili ai fini IVA, nell’ultima settimana dell’anno, comporta l’adozione di particolari cautele da parte dei soggetti passivi che dovranno avere riguardo al momento di emissione e di ricezione delle fatture.
In termini generali, occorre sottolineare che se, da un lato, l’esigibilità dell’IVA coincide con il sorgere del diritto dell’Erario a percepire il pagamento dell’imposta da parte del cedente o prestatore, dall’altro essa costituisce un presupposto essenziale al fine dell’esercizio del diritto alla detrazione del tributo da parte del cessionario o committente.
Il dies a quo per esercitare tale diritto è, infatti, individuato nel momento in cui sono verificate entrambe le seguenti condizioni (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018):
- l’imposta è divenuta esigibile (requisito sostanziale);
- il cessionario o committente è in possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (requisito formale).
L’art. 1 del DPR 100/98 consente in via ordinaria il computo dell’IVA detraibile nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo. Tuttavia, la richiamata disposizione prevede una specifica eccezione “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”, vale a dire per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”.
Sul piano operativo, dunque, non può essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione dell’ultimo mese o trimestre del 2025 relativamente agli acquisti di beni e servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre, se la fattura è ricevuta e annotata dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio 2026.
Per fare un esempio, si pensi a un servizio il cui corrispettivo è pagato il 29 dicembre 2025 ed è documentato mediante una fattura trasmessa dal prestatore il 5 gennaio 2026. Ai sensi dell’art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, è infatti possibile l’emissione del documento entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (che deve comunque essere riportato nel campo “Data” della fattura).
Si immagini, ancora, che la fattura, emessa il 5 gennaio, sia recapitata al committente, via SdI, nella medesima data.
Ne consegue che, nonostante il prestatore sia tenuto a computare l’IVA nella liquidazione dell’ultimo mese o trimestre del 2025, il committente non potrebbe esercitare il diritto alla detrazione facendo confluire l’imposta a credito nell’ultima liquidazione del 2025, neppure se il documento ricevuto fosse annotato nel registro degli acquisti entro il 15 gennaio 2026.
Lo esclude espressamente, come detto, il disposto dell’art. 1 del DPR 100/98, nella misura in cui non consente la “retro-imputazione” dell’imposta in detrazione, se la fattura di acquisto si riferisce “ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Se, invece, il documento d’acquisto è ricevuto entro la fine del 2025, la detrazione potrà essere effettuata con riguardo al periodo d’imposta 2025, facendo confluire la fattura nell’ultima liquidazione dell’anno o annotandola in apposito sezionale del registro IVA degli acquisti entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA riferita al 2025 (30 aprile 2026).
Da ultimo, si segnala che, mediante l’istituto della dichiarazione integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98, è comunque possibile, per coloro che non provvedessero a esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA entro il termine per la dichiarazione annuale riferita al 2025 ma che avessero comunque registrato tempestivamente le fatture di acquisto, recuperare l’imposta entro il termine del 31 dicembre 2031 (quinto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione).
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 115/2025), infatti, l’assenza dell’annotazione nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 equivarrebbe, di fatto, ad una rinuncia al diritto alla detrazione
Nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA, la legge delega di riforma fiscale prevede l’introduzione di un correttivo che dovrebbe consentire di esercitare il diritto anche con riferimento all’imposta indicata su fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o prestatore nei primi 15 giorni di gennaio.
Finalità dell’art. 7 comma 1 lett. d) n. 3 della L. 111/2023 è quella di eliminare la limitazione di cui all’art. 1 del DPR 100/98, prevedendo che “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”. Non sussisterebbero, in questo modo, differenze rispetto a quanto accade negli altri mesi dell’anno.
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