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Escluso il ricorso per Cassazione contro la conferma dell’inammissibilità del concordato

Analoghe conclusioni anche sotto il vigore del Codice della crisi

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 20 gennaio 2026

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La Cassazione, con la sentenza n. 31176/2025, ha affermato il principio di diritto secondo il quale la decisione della Corte d’Appello che conferma, ex art. 47 comma 5 del DLgs. 14/2019, la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato già resa dal Tribunale ai sensi del comma 4 dell’art. 47 del DLgs. 14/2019, senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ancorché adottata con la forma della sentenza anziché del decreto, non è soggetta a ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost., non avendo carattere decisorio.

Nel caso di specie, si tratta di comprendere se sia possibile proporre il ricorso per Cassazione avverso un provvedimento della Corte d’Appello che confermi la declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo.
Sul tema, i giudici ricordano la posizione espressa dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 27073/2016, la quale ha chiarito che il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162 comma 2 del RD 267/42 (anche a seguito della mancata approvazione della stessa, ai sensi dell’art. 179 comma 1 del RD 267/42), ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ex art. 173 del RD 267/42, senza emettere la sentenza di fallimento del debitore, non è soggetto al ricorso per Cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., non avendo carattere decisorio. Tale decreto, non decidendo su diritti soggettivi nel contraddittorio tra le parti, non è idoneo al giudicato.

Ad analoghe conclusioni può giungersi anche sotto il vigore del Codice della crisi, recato dal DLgs. 14/2019: il procedimento all’esito del quale si perviene alla declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato, in particolare, è regolato dall’art. 47 del DLgs. 14/2019, secondo cui il tribunale, accertata la mancanza delle condizioni di cui al comma 1 della predetta norma, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta ed eventualmente disponendo anche l’apertura della liquidazione giudiziale in presenza di un ricorso presentato dai predetti soggetti legittimati.

Tale decreto è reclamabile nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dinanzi alla Corte d’Appello, la quale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio ex artt. 737 e 738 c.p.c., con decreto motivato.
Decorso il termine per il reclamo, al verificarsi di mutamenti delle circostanze, la domanda può comunque essere riproposta.

Il decreto emesso dalla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 47 comma 5 del DLgs. 14/2019, ha natura definitiva, non è soggetto a un diverso mezzo di impugnazione e concerne lo stato degli atti, con possibilità di riproporre la domanda al verificarsi di un mutamento delle circostanze.
Tale decreto, tuttavia, non possiede natura decisoria, intendendosi come tale l’attitudine del provvedimento del giudice a incidere su diritti soggettivi delle parti con efficacia del giudicato.

Domanda riproponibile con mutamento delle circostanze

L’art. 47 del DLgs. 14/2019, al pari del previgente art. 162 comma 2 del RD 267/42, non presuppone l’esistenza di una controversia tra le parti, ma solo l’audizione del debitore, dei creditori che hanno proposto domanda di liquidazione giudiziale e del pubblico ministero.
È quindi prevista solo un’interlocuzione (allargata ai creditori istanti e al PM) che avviene tra il giudicante e la singola parte.
Di conseguenza, la statuizione assunta in forza dell’art. 47 commi 4 e 5 del DLgs. 14/2019, come ritenuto dai giudici, “incide” su diritti soggettivi, ma, non essendo l’effetto di una giurisdizione contenziosa, non “decide” rispetto agli stessi con effetti analoghi al giudicato.

La predetta conclusione, infine, non muta innanzi a un provvedimento qualificato come sentenza (e non decreto), che non rende la statuizione, per ciò stesso, suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost.

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