Col fallimento, impugnazioni contro il rigetto dell’omologazione inammissibili
Necessaria l’impugnazione della sentenza di apertura della procedura liquidatoria
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17992/2024, nel solco dell’indirizzo enucleato dalle Sezioni Unite n. 9146 del 2017, ha confermato il principio secondo il quale la sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che ha chiesto l’ammissione al concordato rende inammissibili – e se già formulate improcedibili – le impugnazioni autonomamente proponibili contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione.
L’eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 del RD 267/42 assorbe, infatti, l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa: in particolare, “non ricorrendo un’ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale ...
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