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NOTIZIE IN BREVE

Fissate le modalità di invio dei corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici

/ REDAZIONE

Sabato, 13 dicembre 2025

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Con il provv. n. 570041 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito le informazioni, le regole tecniche e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 2 comma 1-ter del DLgs. 127/2015, inserito dall’art. 3 comma 1 del DLgs. 81/2025.

Si ricorda che quest’ultima disposizione stabilisce che, in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento Ue 2023/1804, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati vanno definite con provvedimento dell’Agenzia (si veda “Regole ad hoc per l’invio di corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici” del 9 giugno).

Il provv. di ieri ha approvato quindi le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative a tali operazioni di ricarica.

Per quanto riguarda modalità e termini di memorizzazione e trasmissione delle informazioni, i soggetti passivi IVA che effettuano le citate operazioni conservano elettronicamente, ai sensi del DM 17 giugno 2014, le informazioni previste dalle specifiche tecniche e trasmettono esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche, le informazioni previste.

La trasmissione è effettuata a decorrere dalla data di attivazione del canale telematico che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia.

Le informazioni relative alle operazioni di cui al citato art. 2 comma 1-ter sono trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione.
Le informazioni relative a operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico sono trasmesse entro quarantacinque giorni dalla data di attivazione del canale.

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