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LAVORO & PREVIDENZA

Dal prossimo anno ultrattività delle domande di bonus nido

Ciò fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino

/ Giada GIANOLA

Martedì, 30 dicembre 2025

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La data del 1° gennaio 2026 è legata a un’importante novità che interessa il c.d. “bonus nido”, in quanto, come già evidenziato su Eutekne.info, la domanda presentata a partire da tale data, in caso di accoglimento, produce effetti anche per gli anni successivi (si veda “Per il bonus nido compresi gli spazi gioco” del 30 agosto 2025).

L’art. 6-bis comma 2 del DL 95/2025 dispone infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2026, “la domanda per accedere ai benefici di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare”.

Come anche confermato dall’INPS con la circ. n. 123/2025, le domande presentate dal 1° gennaio 2026 producono quindi effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, ferma restando la permanenza degli altri requisiti. Il richiedente dovrà comunque accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative a ciascun nuovo anno.

L’INPS ha, in particolare, specificato che per il contributo asilo nido il richiedente deve indicare le mensilità per le quali richiede il contributo (massimo 11 mesi), e allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali il beneficio viene richiesto. Nel caso dei soli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Quanto, invece, al contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve indicare l’ulteriore annualità per la quale chiede il contributo e allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare le strutture educative per la prima infanzia, per l’intero anno solare, in ragione di una grave patologia cronica.

Il bonus asilo nido, per effetto del comma 1 del citato art. 6-bis del DL 95/2025, con cui è stata fornita l’interpretazione autentica del comma 355 dell’art. 1 della L. 232/2016, ricomprende le rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati indicati all’art. 2 comma 3, lett. a), b) e c), nn. 1 e 3 del DLgs. 65/2017 con titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. Si tratta dunque di: nidi e micronidi; sezioni primavera; spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare.

Le Strutture INPS procedono alla verifica dell’abilitazione delle strutture all’erogazione dei servizi educativi nell’anno solare di riferimento, utilizzando gli elenchi pubblicati dalle Regioni o dagli Enti locali.
Si ricorda che il contributo non può, invece, essere richiesto per la frequenza di centri per bambini e famiglie di cui all’art. 2 comma 3, lett. c) n. 2 del DLgs. 65/2017, i quali accolgono bambini e bambine dai primi mesi di vita con un adulto accompagnatore, in quanto non richiamati dall’art. 6-bis; si evidenzia inoltre che sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’art. 6-bis, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di pre o post-scuola.

Per il 2025, la documentazione di spesa relativa alle mensilità fruite, ai fini della liquidazione del contributo, deve essere allegata entro il 30 aprile 2026 (cfr. circ. INPS n. 60/2025 § 6) tramite la procedura “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allega documenti di spesa”), disponibile sul sito dell’Istituto, o tramite l’App “INPS mobile” utilizzando il servizio “Bonus nido”. Proprio in riferimento all’App, come comunicato con il messaggio INPS n. 3336/2025, il servizio “Bonus nido” è stato integrato con una nuova funzione che permette la consultazione semplificata dei pagamenti e delle contestazioni del contributo relative ai mesi richiesti nella domanda. L’App è stata, poi, integrata nella home page con una nuova card dedicata al servizio in esame, che consente l’accesso semplificato alla sezione dedicata all’allegazione della documentazione di spesa.

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