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FISCO

Servizi in streaming B2C con rilevanza IVA se il committente è in Italia

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il criterio di territorialità in vigore dal 2025

/ Emanuele GRECO

Lunedì, 19 gennaio 2026

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La circ. Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2025 n. 13, nel commentare le novità introdotte dal DLgs. 180/2024 di recepimento della direttiva 2022/542/Ue, ha esaminato i nuovi criteri di territorialità IVA per gli eventi resi virtualmente e i relativi servizi di accesso.

La nuova disciplina è contenuta nell’art. 3 comma 1 lett. a) del citato DLgs. 180/2024, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Modificando l’art. 7-quinquies del DPR 633/72, è stato previsto un particolare criterio di territorialità ai fini IVA con riferimento alle prestazioni di servizi, rese via streaming o rese disponibili mediante un’altra modalità virtuale, relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, nonché ai servizi di accesso alle predette manifestazioni, includendo anche i servizi accessori.

Secondo la nuova disciplina, le anzidette prestazioni di servizi, quando rese nei confronti di “privati consumatori”, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente ivi è domiciliato oppure se è ivi residente senza domicilio all’estero.

Per i servizi in streaming e i relativi servizi accessori, la disposizione opera, dunque, in deroga rispetto al criterio ordinariamente previsto dal medesimo art. 7-quinquies del DPR 633/72, tale per cui i servizi resi nei confronti di “privati” si considerano effettuati nel luogo di materiale esecuzione dell’evento o della manifestazione, a prescindere dalla natura dei committenti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011).

Sintetizzando il contenuto della nuova disposizione, la circolare dell’Agenzia n. 13/2025 precisa che, a partire dal 1° gennaio 2025, le prestazioni di servizi sopra menzionate, qualora siano rese a committenti non soggetti passivi d’imposta (B2C), sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA, in deroga al criterio del luogo di esecuzione dell’evento, al ricorrere della seguente duplice condizione:
- i servizi stessi si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili (o a servizi a esse accessori);
- i committenti, non soggetti passivi d’imposta, risultano domiciliati nel territorio dello Stato o sono ivi residenti senza domicilio all’estero.

La circolare non fa rinvio alle nozioni presenti nella corrispondente norma unionale (art. 54 della direttiva 2006/112/Ce), secondo cui il luogo di esecuzione delle prestazioni in commento è individuato nel “luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale” (cfr. risposta a interpello n. 409/2022).
Si tratta di nozioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle – previste dalla norma interna di recepimento (art. 7-quinquies del DPR 633/72) – di domicilio, coincidente con la registrazione fiscale anagrafica (art. 40 del DPR 633/72) e, in alternativa, di residenza, coincidente con la dimora abituale (art. 43 comma 2 c.c.).

Il criterio di territorialità IVA rimane, invece, immutato per le prestazioni B2B relative a eventi legati ad attività culturali, artistiche, ecc., rese in streaming o mediante altre modalità virtuali.
Se i servizi sono resi a soggetti passivi d’imposta, essi assumono rilevanza ai fini IVA in Italia qualora il committente sia stabilito nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 7-ter comma 1 lett. b) del DPR 633/72.

Mutato il criterio anche per i servizi di accesso

La circolare n. 13/2025 precisa che il nuovo criterio di rilevanza delle prestazioni B2C riguarda anche le prestazioni di servizi di accesso (e i servizi accessori connessi con l’accesso) agli eventi trasmessi in streaming o altrimenti resi virtualmente disponibili. Essi risultano territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, a prescindere dal luogo in cui si svolgono, qualora i committenti siano “privati consumatori” domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti senza domicilio all’estero.

Si evidenzia che, di recente, è stato stabilito che sono considerate accessorie a un’attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, “rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell’attività principale” (come potrebbe essere nel caso dei servizi di trasporto o di prenotazione), indipendentemente dalla persona che presta tali servizi, ossia anche quando essi sono prestati da soggetti terzi (Cass. n. 16608/2025, facendo richiamo della Corte di Giustizia 26 settembre 1996, causa C-327/94).

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