Servizi in streaming B2C con rilevanza IVA se il committente è in Italia
L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il criterio di territorialità in vigore dal 2025
La circ. Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2025 n. 13, nel commentare le novità introdotte dal DLgs. 180/2024 di recepimento della direttiva 2022/542/Ue, ha esaminato i nuovi criteri di territorialità IVA per gli eventi resi virtualmente e i relativi servizi di accesso.
La nuova disciplina è contenuta nell’art. 3 comma 1 lett. a) del citato DLgs. 180/2024, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Modificando l’art. 7-quinquies del DPR 633/72, è stato previsto un particolare criterio di territorialità ai fini IVA con riferimento alle prestazioni di servizi, rese via streaming o rese disponibili mediante un’altra modalità virtuale, relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, nonché ai servizi di accesso alle predette manifestazioni, includendo anche i servizi accessori.
Secondo la nuova disciplina, le anzidette prestazioni di servizi, quando rese nei confronti di “privati consumatori”, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente ivi è domiciliato oppure se è ivi residente senza domicilio all’estero.
Per i servizi in streaming e i relativi servizi accessori, la disposizione opera, dunque, in deroga rispetto al criterio ordinariamente previsto dal medesimo art. 7-quinquies del DPR 633/72, tale per cui i servizi resi nei confronti di “privati” si considerano effettuati nel luogo di materiale esecuzione dell’evento o della manifestazione, a prescindere dalla natura dei committenti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011).
Sintetizzando il contenuto della nuova disposizione, la circolare dell’Agenzia n. 13/2025 precisa che, a partire dal 1° gennaio 2025, le prestazioni di servizi sopra menzionate, qualora siano rese a committenti non soggetti passivi d’imposta (B2C), sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA, in deroga al criterio del luogo di esecuzione dell’evento, al ricorrere della seguente duplice condizione:
- i servizi stessi si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili (o a servizi a esse accessori);
- i committenti, non soggetti passivi d’imposta, risultano domiciliati nel territorio dello Stato o sono ivi residenti senza domicilio all’estero.
La circolare non fa rinvio alle nozioni presenti nella corrispondente norma unionale (art. 54 della direttiva 2006/112/Ce), secondo cui il luogo di esecuzione delle prestazioni in commento è individuato nel “luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale” (cfr. risposta a interpello n. 409/2022).
Si tratta di nozioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle – previste dalla norma interna di recepimento (art. 7-quinquies del DPR 633/72) – di domicilio, coincidente con la registrazione fiscale anagrafica (art. 40 del DPR 633/72) e, in alternativa, di residenza, coincidente con la dimora abituale (art. 43 comma 2 c.c.).
Il criterio di territorialità IVA rimane, invece, immutato per le prestazioni B2B relative a eventi legati ad attività culturali, artistiche, ecc., rese in streaming o mediante altre modalità virtuali.
Se i servizi sono resi a soggetti passivi d’imposta, essi assumono rilevanza ai fini IVA in Italia qualora il committente sia stabilito nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 7-ter comma 1 lett. b) del DPR 633/72.
La circolare n. 13/2025 precisa che il nuovo criterio di rilevanza delle prestazioni B2C riguarda anche le prestazioni di servizi di accesso (e i servizi accessori connessi con l’accesso) agli eventi trasmessi in streaming o altrimenti resi virtualmente disponibili. Essi risultano territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, a prescindere dal luogo in cui si svolgono, qualora i committenti siano “privati consumatori” domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti senza domicilio all’estero.
Si evidenzia che, di recente, è stato stabilito che sono considerate accessorie a un’attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, “rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell’attività principale” (come potrebbe essere nel caso dei servizi di trasporto o di prenotazione), indipendentemente dalla persona che presta tali servizi, ossia anche quando essi sono prestati da soggetti terzi (Cass. n. 16608/2025, facendo richiamo della Corte di Giustizia 26 settembre 1996, causa C-327/94).
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