Controlli del revisore sul possibile stato di crisi anche nelle verifiche periodiche
Indicazioni operative sono contenute del documento di ricerca Assirevi n. 259
Il DLgs. 136/2024 (c.d. correttivo-ter) ha modificato l’art. 25-octies del DLgs. 14/2019 (CCII), estendendo gli obblighi di segnalazione ivi previsti anche in capo al revisore legale. Secondo la nuova versione della norma “l’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2 comma 1 lett. a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile”.
Il documento di ricerca Assirevi n. 259 (dicembre 2024), ferme restando le previsioni e gli obblighi contenuti nel principio di revisione ISA Italia 570 (“Continuità aziendale”), riporta alcuni esempi di ulteriori attività che il revisore può valutare di svolgere, ai fini della tempestiva attivazione della segnalazione ex art. 25-octies CCII, contestualmente alle verifiche periodiche previste dallo standard SA Italia 250B. In tale ambito, il revisore, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalla società, potrà riscontrare l’esistenza dei segnali di cui all’art. 3 comma 4 CCII, ovvero l’esistenza di:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- esposizioni debitorie nei confronti di creditori pubblici qualificati.
Con riguardo all’ultimo punto, ai sensi dell’art. 25-novies del CCII, le esposizioni debitorie da considerare sono le seguenti:
- per l’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000 euro;
- per l’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di 5.000 euro;
- per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010), di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente o, in ogni caso, superiore all’importo di 20.000 euro;
- per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro.
Qualora dalle suddette verifiche emergessero segnali di cui all’art. 3 comma 4 del CCII, il revisore dovrà acquisire dagli amministratori elementi probativi circa l’avvenuta risoluzione o il superamento, in senso positivo, di detti segnali ovvero l’esistenza di specifici fatti e circostanze che facciano ritenere non dovuta la segnalazione, pur in presenza di detti indicatori. Nei casi, poi, in cui la società non fosse in grado di fornire le informazioni richieste, il revisore dovrà effettuare le conseguenti valutazioni, informando l’organo di controllo nell’ottica del reciproco scambio di informazioni.
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