Rimborso IVA per non residenti tramite portale web ammesso con attività esente
Separazione delle attività utile per tracciare la demarcazione tra le operazioni svolte
È possibile, per un soggetto passivo IVA non residente, chiedere il rimborso dell’IVA con la procedura web di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, nel caso in cui questi svolga in Italia due attività, di cui una mediante la propria identificazione diretta ex art. 35-ter del DPR 633/72. È però necessario che le attività siano contabilmente tenute distinte, optando per il regime di separazione di cui all’art. 36 del DPR 633/72.
Queste le conclusioni che emergono dalla risposta a interpello n. 319, pubblicata il 24 dicembre 2025, la quale ricalca i principi espressi con precedente risposta a interpello n. 359/2021.
Nel dettaglio, una ditta spagnola, operante nel settore immobiliare, ha acquistato in Italia:
- un fabbricato industriale (categoria D/7), da affittare a soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia – si evince – esercitando l’opzione per l’applicazione dell’IVA (art. 10 comma 8 del DPR 633/72);
- una civile abitazione (categoria A/3) da affittare a persone fisiche.
Poiché i beni immobili si trovano in Italia, sia gli acquisti degli stessi che le prestazioni di servizi di locazione sono rilevanti nel territorio dello Stato (art. 7-quater comma 1 lett. a) del DPR 633/72).
L’attività avente a oggetto l’immobile strumentale pone l’istante in posizione creditoria, dato che non è possibile compensare verticalmente l’imposta assolta all’atto dell’acquisto del bene con l’IVA da applicare in via di rivalsa alle prestazioni di servizi; sono, infatti, i locatari, quali soggetti passivi stabiliti, a dover adempiere, in luogo del prestatore, agli obblighi di fatturazione e registrazione, nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DL 331/93 (art. 17 comma 2 del DPR 633/72).
L’attività avente a oggetto l’immobile abitativo è, invece, esente da IVA (art. 10 comma 1 n. 8 del DPR 633/72). Per agire in ottemperanza delle norme vigenti, il soggetto spagnolo ha provveduto a identificarsi direttamente, ex art. 35-ter del DPR 633/72 e, mediante detta posizione IVA, questi procederà a emettere fatture nei confronti dei privati consumatori e ad adempiere agli obblighi IVA connessi. Come confermato in via di prassi, infatti, non sono applicabili a tale fattispecie le disposizioni di cui all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (circ. n. 13/2011).
Considerato il quadro fattuale appena descritto, l’istante si interroga se sia possibile ottenere il rimborso dell’IVA assolta sul bene immobile strumentale con la procedura di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, dato che la restituzione non può essere chiesta da soggetti non stabiliti in Italia che ivi abbiano effettuato operazioni diverse da quelle soggette a inversione contabile, da quelle non imponibili relative a servizi di trasporto o accessorie ai trasporti, da quelle che ricadono nell’art. 74-septies del DPR 633/72. In altre parole, ci si chiede se lo svolgimento di altra attività (la locazione dell’immobile abitativo), esente da IVA, non soggetta a reverse charge – essendo i locatari privati consumatori – e priva del diritto alla detrazione, faccia decadere la ditta spagnola dal diritto di beneficiare del rimborso mediante portale elettronico.
L’Agenzia delle Entrate richiama la precedente posizione (risposta a interpello n. 359/2021) per confermare che la procedura de qua è ammessa anche nel caso il richiedente Ue si sia dotato, in Italia, di una identificazione diretta (art. 35-ter del DPR 633/72) o di un rappresentante fiscale (art. 17 comma 2 del DPR 633/72), “purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative”. È, inoltre, necessario che si rispettino delle norme procedurali. Le fatture di acquisto recanti l’imposta oggetto di rimborso:
- devono essere intestate alla partita IVA estera del soggetto non residente e non a quella italiana;
- per conseguenza, non devono confluire nelle liquidazioni IVA e nelle dichiarazioni IVA della posizione IVA locale.
Ne segue che se, nel caso di specie, le fatture attestanti l’acquisto dell’immobile strumentale sono intestate alla partita IVA spagnola della ditta e le stesse non rientrano né nelle liquidazioni IVA, né tra le operazioni di cui si dà conto in sede di dichiarazione (e comunicazione) della partita IVA italiana, l’art. 38-bis2 è applicabile, non potendosi ritenere ostativi la presenza di una identificazione diretta e lo svolgimento di un’altra attività non soggetta a inversione contabile.
“Per rendere evidente la distinzione delle due attività” e il fatto che il rimborso tramite il portale elettronico pertiene a solo una di queste, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il soggetto spagnolo possa optare per la separazione delle attività di cui all’art. 36 comma 3 del DPR 633/72. In verità, chi, nell’ambito della stessa impresa, effettui locazioni esenti di immobili abitativi e locazioni di immobili strumentali, imponibili per opzione, ha facoltà di tenere separate le operazioni esenti da quelle imponibili, istituendo contabilità distinte ed esercitando il diritto alla detrazione, se consentito (circ. n. 22/2013 § 9).
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