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Mercoledì, 31 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Per i dirigenti delle aziende alberghiere gennaio porta un aumento di 230 euro

Il credito welfare a disposizione di ciascun dirigente dal 2026 sale a 1.500 euro annui

/ Alessandro MORI

Mercoledì, 31 dicembre 2025

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Con Accordo siglato il 22 dicembre Federalberghi e ManagerItalia hanno rinnovato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028 la disciplina collettiva applicabile ai dirigenti delle aziende alberghiere (codice CNEL: H061).

Sul piano retributivo si segnala un aumento complessivo nel triennio pari a 690 euro, distribuito in tre incrementi da 230 euro ciascuno dalle decorrenze di gennaio 2026, gennaio 2027 e gennaio 2028. Per effetto di tale previsione nell’elaborazione del cedolino del prossimo mese di gennaio occorrerà rispettare il nuovo minimo contrattuale mensile pari a 3.320 euro.

Le Parti hanno confermato la prassi consolidata che prevede l’assorbibilità dei suddetti incrementi solo da parte degli aumenti corrisposti successivamente al 31 dicembre 2023 a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali dei quali sia espressamente stata prevista l’assorbibilità. È inoltre stato posto un limite all’assorbimento, costituito dalla differenza tra i 690 euro dell’incremento attuale e l’importo eventualmente assorbito nel biennio contrattuale precedente per effetto dell’applicazione dell’Accordo 28 novembre 2023 (si veda “Per i dirigenti delle aziende alberghiere da ottobre 200 euro di aumento retributivo” del 1° dicembre 2023).

Dal 1° gennaio aumenta a complessivi 490 euro anche il valore dell’indennità di vitto e alloggio (art. 8 del CCNL), che lo ricordiamo va riconosciuta per 12 mensilità e può anche essere corrisposta per mezzo di buoni pasto, previa intesa tra azienda e dirigente. Nello specifico, la componente vitto sale a 260 euro (dai precedenti 150), mentre la componente alloggio viene confermata in 230 euro. Come pure aumenta per il triennio di vigenza contrattuale il valore del credito welfare che l’azienda deve mettere a disposizione di ogni dirigente; non più 1.000 euro, come nel biennio precedente, ma 1.500 euro.

Per il triennio 2026-2028 la copertura economica dell’adesione al CFMT (Centro di Formazione per il Management del Terziario) è stata fissata in 308 euro per l’azienda e a 148 euro per il dirigente. Tali importi continuano a dover essere versati, in via transitoria, al Fondo Mario Negri, con i medesimi criteri e modalità in essere per i versamenti al Fondo stesso.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026 si riduce da 2.500 a 2.000 euro il valore del contributo una tantum che ciascuna azienda è tenuta a versare al CFMT a sostegno delle procedure di outplacement e dei programmi di politiche attive finalizzati alla ricollocazione, per tutti i dirigenti con cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se seguita da accordo transattivo o di conciliazione, ad eccezione dei casi di licenziamento per giusta causa o per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale.

In tema di previdenza integrativa (art. 28 del CCNL) si segnala l’aumento del contributo integrativo posto a carico dell’azienda nei confronti del Fondo Mario Negri. Dal 1° gennaio 2026 si passa dal 2,47% al 2,52% della retribuzione convenzionale annua, per poi salire rispettivamente al 2,57% e al 2,62% nel secondo e nel terzo anno di validità dell’Accordo. Sempre dal 1° gennaio prossimo passerà dall’1% al 2% la quota a carico del dirigente a titolo di contributo ordinario.

Da segnalare altresì che a partire dal versamento in scadenza il prossimo 10 gennaio, relativo al quarto trimestre 2025, il premio relativo alla copertura “Infortuni” fornita dall’Associazione Mario Pastore (previdenza integrativa individuale; art. 29 del CCNL) raggiungerà l’importo di 560 euro annui per dirigente assicurato, con contributo annuo conto azienda che, al netto della trattenuta a carico del dirigente, diverrà pari a 5.321,26 euro.

Con riferimento al trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro, all’art. 18 del CCNL è stato aggiunto il comma 6-bis, che a decorrere dal 1° gennaio 2026, con riferimento alla somma commisurata al grado di invalidità spettante al dirigente in caso di invalidità permanente parziale (prevista dal comma 6 lettera b), fissa un limite minimo di invalidità pari al 3% e una franchigia del 3% per le invalidità comprese tra il 3% e il 10% che derivino da infortunio extraprofessionale.

Si segnala infine la rimodulazione della disciplina delle agevolazioni contributive relative al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore, connesse alle nuove assunzioni o alle nomine di dirigenti (art. 32 del CCNL). Da gennaio 2026 tali agevolazioni non saranno più riconducibili all’età anagrafica del dirigente, competeranno una sola volta nell’arco della carriera lavorativa e potranno avere una durata massima di 2 anni, elevati a 3 solo nel caso dei contratti a termine c.d. di “invecchiamento attivo” stipulati ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo.

Nuove forme di agevolazione sono state previste dall’art. 32 del CCNL (comma 4) per le aziende che introducano per la prima volta un dirigente in organico e dall’art. 34 del CCNL a titolo di incentivo al reimpiego di dirigenti privi di occupazione, con riduzione dei minimi retributivi (20% nel primo anno, 10% nel secondo anno, 5% nel terzo).

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