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LAVORO & PREVIDENZA

Conguagli contributivi 2025 con focus sulle mance

L’INPS ha fornito le consuete istruzioni per le operazioni di fine anno

/ Luca MAMONE

Mercoledì, 31 dicembre 2025

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Con la circ. n. 156 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati non agricoli che operano con il flusso UniEmens, nonché a quelli iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso “ListaPosPA”, di effettuare i conguagli contributivi di fine 2025.

Per quanto riguarda le scadenze, i conguagli potranno essere effettuati, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2025, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16 gennaio 2026, anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2026, il cui versamento dovrà avvenire entro il successivo 16 febbraio.
Invece, per quanto riguarda i conguagli afferenti al TFR al Fondo di Tesoreria, potrà essere utilizzata, senza alcun aggravio, anche la denuncia di competenza del mese di febbraio 2026, con scadenza di pagamento entro il termine del 16 marzo 2026.

Con riferimento alle diverse fattispecie interessate, l’INPS prende innanzitutto in esame l’eventuale presenza di elementi variabili della retribuzione (straordinari, indennità di trasferta, indennità di malattia anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, indennità per ferie non godute, integrazioni salariali non a zero ore, e così via) che possono aver determinato l’aumento o la diminuzione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre 2025.

Operativamente, l’Istituto precisa che le variazioni delle retribuzioni imponibili di competenza di dicembre 2025, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2026, vanno evidenziate nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Un’altra fattispecie ricorrente nell’ambito delle operazioni di conguaglio è costituita dall’eventuale superamento del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile ex art. 2 comma 18 della L. 335/95 che, per il 2025, è pari a 120.607 euro.
Sul punto, l’INPS spiega che se nel corso dell’anno vi è stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che ha causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si dovrà procedere con l’utilizzo delle specifiche “CausaleVarRetr” di “VarRetributive”.

Per quanto riguarda poi i fringe benefit, si ricorda come ai sensi della legge di bilancio 2025 (art. 1 comma 390 della L. 207/2024), con riferimento al triennio 2025/2027, non concorrano a formare reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro nel caso di lavoratori con figli a carico.
Tra le varie, si precisa che qualora, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2025, il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, si segnala che in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove è trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Un’altra indicazione di interesse riguarda la gestione in sede di conguaglio previdenziale del regime agevolato ex art. 1 commi da 58 a 62 della L. 197/2022, in relazione alle c.d. “mance” destinate ai dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali somme, si ricorda, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con l’aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro (a tal fine, i lavoratori devono avere un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000).
L’INPS precisa che le predette somme non sono assoggettate a contribuzione previdenziale e che, ai fini del recupero dell’importo relativo alle mance in relazione a eventuali eccedenze di massimale, i datori di lavoro, nella denuncia di competenza di dicembre 2025, dovranno utilizzare la sezione “VarRetributive” con le variabili retributive appositamente indicate nella circolare in commento, per ciascuna competenza dell’anno interessata dall’agevolazione in commento, che deve essere valorizzata singolarmente in “AnnoMeseVarRetr”.

Infine, si segnala che con l’occasione vengono fornite indicazioni anche in merito alla gestione del contributo aggiuntivo IVS dell’1% nonché all’utilizzo di auto aziendali concesse a uso promiscuo.

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