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Nessun trattamento privilegiato per l’INPS in merito al pignoramento dei crediti pensionistici

/ REDAZIONE

Mercoledì, 31 dicembre 2025

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 216 depositata ieri, 30 dicembre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69 della L. 153/69 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 comma 2 Cost., dal Tribunale di Ravenna.

La Consulta ha ritenuto che la regola speciale di cui all’indicato art. 69 non evidenzia una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quella generale di cui all’art. 545 comma 7 c.p.c., non risulta di per sé manifestamente irragionevole e nemmeno lesiva dell’art. 38 comma 2 Cost.

Si richiama anche la precedente pronuncia n. 506/2002 su tale disposizione, che, si ricorda, consente il pignoramento dei crediti pensionistici nei limiti di un quinto del loro ammontare per debiti verso l’Istituto derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso ovvero da omissioni contributive e che, per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, prevede che debba essere comunque preservato l’importo corrispondente al trattamento minimo pensionistico.

Con la sentenza n. 506/2002 la Corte aveva evidenziato che con l’art. 69 della L. 153/69 “il legislatore non altro ha fatto che prevedere limiti e modalità attraverso le quali un creditore qualificato (l’INPS, per indebite prestazioni ovvero omissioni contributive) può assoggettare a pignoramento un quinto dell’intero ammontare della pensione”.

Nelle motivazioni della pronuncia n. 216/2025 di ieri, invece, si evidenzia in particolare che non sussiste alcun trattamento privilegiato a favore dell’INPS, che può avvalersi della disciplina speciale solo per il recupero degli indicati crediti (derivanti da indebiti previdenziali o da omissioni contributive), ma non per il recupero di altri crediti vantati nei confronti del pensionato, per i quali si riespande la disciplina generale di cui all’art. 545 comma 7 c.p.c.

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