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La Consulta conferma la fine della disciplina transitoria sui limiti alle strutture extra-alberghiere

/ REDAZIONE

Mercoledì, 31 dicembre 2025

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Con la sentenza n. 218, depositata ieri, 30 dicembre 2025, la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all’art. 2 della L. Reg. Toscana 7/2025, il quale, intervenendo sull’art. 144 comma 2 della L. Reg. Toscana 61/2024 (Testo unico del turismo) nel senso di limitare, fino al 31 dicembre 2025, l’operatività della disciplina transitoria ivi dettata, ha prodotto l’effetto di rendere applicabili, a far data dal 1° gennaio 2026, i limiti imposti dall’art. 41 comma 4 della L. Reg. Toscana 61/2024 nei confronti di coloro che esercitavano l’attività di affittacamere e di bed and breakfast in forma non imprenditoriale prima dell’entrata in vigore della norma.

Si ricorda che in base a quest’ultima disposizione “l’attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura”.

Per la Corte Costituzionale, la norma impugnata non invade la materia dell’ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva statale in quanto, come già rilevato dalla precedente sentenza n. 186/2025, l’art. 41 comma 4 della L. Reg. Toscana 61/2024 e l’art. 2 della L. Reg. Toscana 7/2025 afferiscono alla materia del turismo, rientrante nella sfera di competenza legislativa residuale regionale.

La sentenza n. 218/2025 ha, altresì, dichiarato:
- in parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità relativa all’art. 3 della Cost.;
- non fondata la questione di legittimità promossa in riferimento all’art. 41 Cost., dal momento che l’art. 2 della L. Reg. Toscana 7/2025 non fa che assoggettare i precedenti gestori, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al limite fissato dall’art. 41 comma 4 della L. Reg. Toscana 61/2024, già giudicato conforme al precetto costituzionale con la sentenza n. 186/2025.

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