Cosa succede alle elezioni dopo il «ricorso di Natale»
Dalla sospensione cautelare fino al risarcimento economico: tutte le ipotesi in vista del voto del 15 e 16 gennaio
Sospensione, in via cautelare, del contratto con la Multicast srl; annullamento dello stesso con conseguente stipula di un nuovo contratto con la parte ricorrente o, in subordine, risarcimento del danno per equivalente pecuniario. Sono queste le tre richieste che la ID Technology srl ha inserito in calce al ricorso presentato al TAR del Lazio e datato 24 dicembre 2025 (si veda “Un altro ricorso mette di nuovo a rischio le elezioni dei commercialisti” del 30 dicembre).
La data, al di là della coincidenza con la vigilia di Natale, non è un dettaglio di poco conto, perché in teoria i termini per impugnare il provvedimento, la determina a contrarre con la Multicast del 4 novembre, sarebbero scaduti il 4 dicembre (30 giorni dopo). I ricorrenti, però, spiegano di aver inviato al CNDCEC una richiesta di accesso agli atti via PEC in data 30 ottobre, rimasta inevasa, e che quindi i termini per impugnare partirebbero dalla mancata risposta del Consiglio nazionale (30 giorni dalla richiesta).
La questione riguarda la scelta dell’operatore a cui affidare la gestione delle elezioni tramite piattaforma informatica. Dopo un avviso di manifestazione di interesse, a cui partecipano Multicast srl, proprietario della piattaforma Skyvote, e ID Technology, gestore della piattaforma Eligo, il CNDCEC decide di affidare l’incarico a Multicast, stipulando un contratto di 52 mesi per 119.300 euro.
Secondo i ricorrenti tale decisione avrebbe violato il principio di rotazione, dato che la Multicast risultava già titolare del rapporto contrattuale precedente. In pratica, dicono, il Consiglio nazionale non avrebbe potuto affidare l’appalto allo stesso soggetto, perché vietato dalla disciplina sugli affidamenti diretti dettata dal Codice degli appalti. In più, lo stesso CNDCEC avrebbe mancato di indicare le ragioni della sua scelta, passaggio che i ricorrenti ritengono necessario pur in un contesto in cui il nuovo Codice dei contratti pubblici riconosce una significativa discrezionalità alla stazione appaltante.
“La decisione di contrarre – scrivono i ricorrenti – indica che vi è stata una valutazione comparativa delle offerte ricevute da entrambi gli operatori economici”, ma “non sono affatto enunciate le ragioni della preferenza per il sistema offerto dall’affidataria (Multicast srl, ndr), nonostante l’evidente differenza di prezzo”. ID Technology, in effetti, presenta un’offerta di 60.035 euro, praticamente la metà dell’offerta da 119.300 euro presentata da Multicast srl e poi accettata dal Consiglio nazionale. Un differenza rilevante, che però va necessariamente rapportata alla quantità e alla qualità dei servizi offerti dai due operatori.
Al di là delle questioni tecnico-procedurali su cui ruota il ricorso, però, proviamo a capire i possibili riflessi sulle elezioni in programma il 15 e 16 gennaio. Intanto, bisognerà capire se si riuscirà a fissare l’udienza cautelare prima di quella data e, considerando il periodo di festività e il poco tempo a disposizione, ciò non appare così scontato. In questo caso, le elezioni si svolgerebbero regolarmente, salterebbe la fase cautelare e si andrebbe direttamente al merito, dove al massimo i ricorrenti, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero ottenere un risarcimento economico.
Se, invece, si riuscisse a celebrare l’udienza cautelare in tempo, con l’accoglimento della sospensiva l’intero processo si arresterebbe, perché la piattaforma Skyvote, di Multicast, non potrebbe essere utilizzata. ID Technology scrive nel ricorso che sarebbe pronta a subentrare nel contratto rispettando il cronoprogramma e che, quindi, non ci sarebbe bisogno di una nuova procedura per l’affidamento diretto. Ammesso che sia fattibile, ciò potrebbe abbreviare i tempi, ma è chiaro che una decisione simile potrebbe essere presa solo quando si andrà a discutere il merito (udienza da fissare entro 90 giorni dalla cautelare).
Considerando, però, la richiesta subordinata, ovvero quella di risarcimento economico, il Tar potrebbe decidere di non concedere la sospensiva, far svolgere le elezioni (riconoscendo come prevalente il diritto di 120 mila commercialisti a votare) e solo dopo giudicare nel merito del ricorso, eventualmente stabilendo una cifra a ristoro del danno. Ovviamente, si parla dell’ipotesi in cui il ricorso venisse giudicato prima ammissibile e poi fondato. In caso contrario, si andrà solo ad aggiornare lo storico (già ricco) dei ricorsi giudiziari che hanno contraddistinto le elezioni dei commercialisti. Con un’ultima pagina (per ora): quella del “ricorso di Natale”.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941