Indennità di lavoro notturno, festivo, in giorni di riposo settimanale e di turno con imposta al 15%
I compensi riconosciuti a tale titolo ai dipendenti del settore privato possono essere assoggettati a sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro
L’art. 1 commi 10, 11 e 12 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), pubblicata ieri nel Supplemento Ordinario n. 42/L della Gazzetta Ufficiale, prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (comunale e regionale), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato.
Come per l’imposta sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi (si veda “Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali con imposta agevolata” di ieri), anche in questo caso l’imposta sostitutiva è temporanea, applicabile solo per il 2026. Dovrebbero comunque rientrare anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2027, se riferite al 2026, in virtù del principio di cassa allargato.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, l’imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta del settore privato sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
La normativa in commento prevede poi alcune esclusioni dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva. In particolare, non sono assoggettabili al regime agevolato i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Inoltre, la norma stabilisce che l’imposta sostitutiva è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le attività di cui al comma 18, vale a dire le attività rientranti nel trattamento integrativo speciale (anch’esso riproposto per i primi 9 mesi del 2026).
Ai fini dell’accesso al regime agevolato in commento, il lavoratore deve appartenere al settore privato e deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.
A differenza dell’imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali, in questo caso, la norma prevede espressamente che il lavoratore debba attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025 nel caso in cui il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la Certificazione Unica dei redditi per l’anno precedente.
Rimane possibile la rinuncia del lavoratore, che deve essere formalizzata per iscritto. In caso di rinuncia, l’importo corrisposto a tale titolo verrà assoggettato alle ordinarie regole di tassazione.
Come accennato, la misura dell’imposta sostitutiva è del 15%. Tuttavia, la norma prevede un limite. Infatti, i compensi riconosciuti a tale titolo ai lavoratori dipendenti del settore privato possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro. Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva ex art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015.
Il limite di 1.500 euro dovrebbe rappresentare una franchigia che, se superata, comporterebbe l’assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione solo per la parte eccedente il limite. Sul punto, è opportuno attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Sotto il profilo previdenziale, la norma prevede che restino ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.
In ultimo, si ricorda che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
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