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Accordo sui compensi dell’OCC non vincolante per il giudice

Compenso del legale da determinarsi con i parametri del DM 147/2022

/ Francesco DIANA

Sabato, 7 febbraio 2026

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Nell’ambito della procedura di liquidazione controllata, l’OCC può assumere una duplice funzione: assistere il debitore nella fase di presentazione del ricorso e/o assumere il ruolo di liquidatore, sebbene tali funzioni possano essere svolte anche da due diversi professionisti.

Ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. b) del DLgs. 14/2019, come modificato dal DLgs. 136/2024, con la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, il tribunale nomina il liquidatore.
Nel caso in cui la domanda è presentata dal debitore, il liquidatore è confermato nella persona del professionista (OCC rectius gestore della crisi) che lo ha assistito (art. 269 del DLgs. 14/2019); diversamente, il professionista può anche essere scelto tra gli altri nominativi iscritti nel registro dei gestori.
In tal caso, la deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale.

In tema di compensi, la liquidazione spetta al giudice, previa verifica della conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, ulteriormente, approvazione del rendiconto. Inoltre, vige sempre il principio dell’unicità e della proporzionalità dei compensi, fatta salva la possibilità di percepire degli acconti (Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024 e Trib. Milano 4 aprile 2024).

Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. 136/2024, il compenso è determinato sulla scorta dei parametri indicati dal DM 202/2014, sebbene può tenersi conto anche di quanto eventualmente pattuito tra l’OCC e il debitore.
Tale importo, tuttavia, non è da ritenersi vincolante con la conseguenza che l’importo finale liquidato dal giudice possa anche essere inferiore a quanto concordato con l’OCC in occasione del conferimento dell’incarico.

La differenza, infatti, deriva dalla possibile diversa base di calcolo rappresentata dall’attivo messo a disposizione dei creditori: la liquidazione del giudice tiene conto dell’importo effettivamente liquidato e non di una mera stima dell’attivo.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Bergamo con sentenza del 23 dicembre 2025.
Occorre considerare, inoltre, che, in ragione della liquidazione unitaria e posticipata del compenso del liquidatore, è opportuno che il professionista provveda ad accantonare l’importo del proprio compenso in attesa della sua concreta determinazione, senza inserirlo nello stato passivo (Trib. Ascoli Piceno 10 dicembre 2025 e 5 dicembre 2025, Trib. Castrovillari 18 dicembre 2025).

Sulla liquidazione dei compensi incide, inoltre, anche la diligenza prestata dal professionista e gli eventuali inadempimenti connessi al mancato deposito delle relazioni semestrali, piuttosto che delle prescrizioni imposte dal giudice, a seguito della mancata approvazione del rendiconto (art. 275 comma 4 del DLgs. 14/2019).

Ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 14/2019, il compenso del liquidatore/OCC è prededucibile, diversamente dal credito vantato dal legale o da altre figure professionali (per esempio, advisor) che abbiano assistito il debitore.
A questi, infatti, è da riconoscersi il solo privilegio e non anche la prededucibilità (Trib. Brescia 22 dicembre 2025 e 18 dicembre 2025).

Particolare attenzione merita la determinazione dei compensi per il legale che abbia assistito il debitore, la cui misura deve essere limitata a quella ex DM 147/2022, relativamente agli onorari previsti per la liquidazione giudiziale.
Posta, infatti, l’identità di funzione svolta dal legale nella procedura di liquidazione giudiziale e in quella di liquidazione controllata, non vi è ragione di applicare parametri diversi, dovendosi escludere ogni eventuale e diverso accordo tra le parti (Trib. Bergamo 23 dicembre 2025 e 17 dicembre 2025).

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