Eguale divisione del compenso dell’OCC e del liquidatore
Prudenza e valori minimi per le pattuizioni con il debitore
Con l’apertura della liquidazione controllata l’intento perseguito è quello di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore, attraverso la liquidazione di tutto il suo patrimonio. Si tratta, infatti, di una procedura concorsuale che ha natura universale e che opera lo spossessamento generale del sovraindebitato (Trib. Forlì 18 giugno 2024).
In particolare, con la liquidazione controllata il debitore risponde per le obbligazioni contratte con tutti i suoi beni, presenti e futuri, in ossequio al principio generale di garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 comma 1 c.c., a eccezione dei crediti, delle entrate, dei frutti e delle cose, espressamente escluse ai sensi dell’art. 268 comma 4 del DLgs. 14/2019.
L’accesso alla procedura richiede l’assistenza dell’OCC che può o meno coincidere con il successivo professionista incaricato come liquidatore; quest’ultimo, infatti, può essere confermato nella figura dell’OCC ovvero, se ricorrono giustificati motivi, individuato in un diverso professionista (art. 270 comma 2 lett. b) del DLgs. 14/2019).
La scelta deve comunque ricadere tra gli iscritti nel registro dell’OCC aventi domicilio nel distretto della Corte di appello a cui appartiene il Tribunale competente.
La liquidazione controllata, dunque, può scindersi in due momenti conseguenti: il primo si riferisce all’attività svolta dall’OCC e necessaria per l’accesso alla procedura; il secondo si riferisce all’attività liquidatoria sino alla chiusura della procedura. La distinzione dei due momenti genera una criticità in merito alla determinazione del compenso, ancor più se le figure professionali incaricate non convergano sullo stesso soggetto.
La coincidenza o meno delle due figure professionali (gestore-liquidatore) non incide, tuttavia, sul potere decisorio del giudice: questi, infatti, è chiamato a liquidare il compenso al termine dell’esecuzione, previa verifica della conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e approvazione del rendiconto.
Analogamente, la circostanza non rileva ai fini della sua determinazione che, come chiarito dal DLgs. 136/2024, deve effettuarsi in base ai parametri indicati dal DM 202/2014 (artt. 16 e 18); il credito, inoltre, è prededucibile, ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 14/2019.
Ciò non esclude la rilevanza di eventuali pattuizioni tra il debitore e l’OCC che, tuttavia, non vincolano il giudice che può solo tenerne conto ai fini della determinazione del compenso.
La nomina di un diverso professionista non incide nemmeno sulla determinazione del compenso, vigendo sempre il principio dell’unicità (Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024 e Trib. Milano 4 aprile 2024); ciò comporta che il compenso sia unico per entrambe le fasi (Trib. Pescara 6 dicembre 2024), ma anche che l’ammontare complessivamente liquidato non superi i parametri di legge.
Più complessa appare la “proporzione” del compenso: è da ritenere congrua la sua distribuzione in parti uguali (50% e 50%) tra il gestore e il liquidatore per le diverse attività svolte; l’attribuzione del 50% per il gestore terrebbe conto anche dell’ulteriore ripartizione interna del compenso con l’OCC (Trib. Genova circolare 31 marzo 2025). Inoltre, ferma l’applicazione dei parametri di cui al DM 202/2014 è da ritenere ragionevole che la liquidazione del compenso si attesti su valori medi, salva la possibilità di variazioni (in aumento o in diminuzione) giustificate dal caso concreto, dalla complessità e dal grado di diligenza profusa.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Brescia con circolare n. 1015 del 14 marzo 2025, le cui indicazioni trovano applicazione anche per le procedure di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 che risultino ancora pendenti.
In verità l’eguale ripartizione del compenso pone più di un dubbio posto che dovrebbe comunque consentirsi la prova dell’effettiva e concreta attività svolta, onde evitare una violazione del principio della proporzionalità e un ingiusto pregiudizio in capo al professionista.
La circolare fornisce indicazioni anche in merito agli accordi stipulati tra le parti (debitore-OCC) e alla possibilità di liquidare degli acconti.
Con riferimento a questi ultimi, ne è confermata la possibilità sebbene a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero del ricorrere di motivi che ne giustifichino il riconoscimento (Trib. Terni 23 dicembre 2024, Trib. Napoli 29 ottobre 2024, Trib. Terni 15 novembre 2024, Trib. Nocera Inferiore 10 gennaio 2024).
Con riferimento ai pregressi accordi tra OCC e debitore è chiarito, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 10 comma 4 del DM 202/2014, questi devono essere portati a conoscenza dei creditori; pertanto, lo stesso accordo deve essere depositato tra gli allegati del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata.
In ultimo, considerato che la liquidazione del giudice si basa sull’attivo realizzato e non su quello stimato (art. 16 del DM 202/2014), la pattuizione deve seguire un criterio di massima prudenza, attestandosi sui valori minimi.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41