Il lavoratore a termine può affiancare la lavoratrice che torna dalla maternità
La durata del contratto non può comunque superare l’anno di età del bambino
L’art. 1 comma 221 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), con il dichiarato intento di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro, interviene sull’art. 4 del DLgs. 151/2001, che racchiude la disciplina dell’assunzione con contratto di lavoro a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, paternità, parentale o per malattia del figlio, mediante l’inserimento di un nuovo comma 2-bis.
Nel dettaglio, la novità prevede, in caso di assunzione ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del DLgs. 151/2001, la possibilità di prolungare il contratto di lavoro per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata comunque non superiore al primo anno di età del bambino.
Con l’occasione si ricorda come, nei casi previsti dal menzionato DLgs. 151/2001, sia possibile assumere un lavoratore con contratto a tempo determinato; inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del DLgs. 151/2001, ciò può avvenire anche con un mese di anticipo rispetto all’inizio del periodo di congedo previsto per il lavoratore che deve essere sostituito, salvo il caso in cui la contrattazione collettiva preveda periodi superiori.
Per completare la disciplina, è bene evidenziare come i successivi commi 3 e 4 prevedano uno sgravio contributivo per le aziende con meno di 20 dipendenti, pari al 50%. Detta agevolazione, come anche precisato dall’INPS con la circolare del 10 luglio 2001 n. 136, continua a trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Infine, ai sensi del comma 5, viene previsto che, nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui all’art. 66 dello stesso DLgs. 151/2001, è possibile procedere, in caso di maternità di tali lavoratrici e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di personale a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi e con le stesse agevolazioni.
Ebbene, ora il legislatore consente alle parti di protrarre il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 151/2001 per un periodo ulteriore, successivo al rientro della lavoratrice in congedo, definito di “affiancamento”; detto periodo non può tuttavia prolungarsi oltre il compimento di un anno di età del bambino.
Da qui sorgono alcuni interrogativi.
Alla modifica in esame potrebbe conseguire la possibilità di fruire dello sgravio contributivo menzionato (art. 4 commi 3 e 4 del DLgs. 151/2001) anche in seguito al rientro della lavoratrice in congedo, per tutto il periodo di affiancamento, fino a un anno di vita del bambino.
Circa l’operatività di tale sgravio contributivo, saranno comunque necessari chiarimenti da parte dell’INPS.
Ma vi è un ulteriore aspetto a destare domande, evidenziate anche nel dossier Servizio Studi del Senato e della Camera n. 580/3, Vol. I: la nuova norma, nel consentire la prosecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato, fa riferimento esclusivamente alla possibilità di affiancare la “lavoratrice sostituita” e non anche il “lavoratore sostituito”.
Resta dubbio, quindi, l’ambito di applicazione della norma, che sembra limitato alle sole lavoratrici madri, considerato che la sostituzione, in forza della normativa vigente, può riguardare anche i padri lavoratori in congedo.
In merito a quest’ultimo punto, non possono che auspicarsi ulteriori chiarimenti.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941