Confisca di prevenzione sui soli beni in rapporto di pertinenza rispetto alla pericolosità sociale
La sentenza n. 888, depositata ieri dalla Cassazione, torna sul tema della c.d “confisca di prevenzione” nel caso in cui la pericolosità sociale derivi dalla reiterazione di reati fiscali (nel caso di specie, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte così come prevista dall’art. 11 del DLgs. 74/2000).
Oltre a richiamare i principi già enunciati dalla Corte costituzionale e dalla CEDU in materia, la pronuncia in esame si sofferma sull’entità della confisca nel caso in cui non si tratti di una azienda “intrinsecamente illecita” o “mafiosa”.
In tale ipotesi, infatti, la confisca deve essere disposta sui soli beni che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del titolare dell’azienda, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all’art. 24 comma 1 del DLgs. 159/2011.
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