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IMPRESA

Rinunce e condotte abdicative fuori dalla finanza esterna nel concordato semplificato

L’utilità per il creditore non può limitarsi al mero risparmio di tempo

/ Francesco DIANA

Martedì, 13 gennaio 2026

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L’imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata della crisi, alla sua chiusura, può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ove ricorrano i presupposti richiesti (art. 25-sexies del DLgs. 14/2019).

In particolare, è necessario che le trattative si siano svolte nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede e, ulteriormente, che non siano percorribili le altre soluzioni di cui all’art. 23 commi 1 e 2 lett. a) e b) del DLgs. 14/2019.
Nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell’esperto, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato avente ad oggetto la cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti richiesti dall’art. 39 del DLgs. 14/2019.

Il piano di liquidazione, oltre a prevedere il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, deve essere fattibile e non deve arrecare un pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale; inoltre, è necessario che a ciascun creditore sia assicurata una utilità (art. 25-sexies comma 5 del DLgs. 14/2019).

Quest’ultima, anche se non misurabile in termini economici, non può limitarsi alla mera risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, posto che il tempo, di per sé, non integra alcun vantaggio per quei creditori per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.

In tal senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 624, depositata ieri.
In altri termini, sebbene il concordato semplificato possa consentire il superamento della crisi in tempi più rapidi rispetto alla liquidazione giudiziale, ciò non individua alcuna specifica utilità; nel concordato semplificato, esclusa ogni possibile (anche parziale) prosecuzione dell’attività aziendale, il minor tempo non integra, infatti, alcun eventuale beneficio futuro per il creditore, diversamente rinvenibile dalle ipotesi in cui la continuità è salvaguardata.

Il tema della necessità di assicurare un’utilità a ciascun creditore si riflette anche sulla concreta individuazione del patrimonio liquidabile e sulla concreta definizione della c.d. finanza esterna.
Ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) del DLgs. 14/2019, nel corso della composizione negoziata, l’imprenditore può richiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti dai soci che siano prededucibili. In tal senso è necessaria la preliminare verifica, da parte del tribunale, che l’atto sia funzionale rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

In caso di successivo accesso al concordato semplificato, nella nozione di finanza esterna non possono farsi rientrare quelle risorse che derivano dalla rinuncia dei soci alla prededuzione di loro crediti che derivino da finanziamenti apportati dagli stessi (e autorizzati dal tribunale) nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione.
È necessario, infatti, che la finanza esterna si concreti in risorse distinte ed ulteriori provenienti da terzi (anche soci) e che siano funzionali ad incrementare l’attivo.
In tal senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 620, depositata ieri.

Per la Suprema Corte, anche per il concordato semplificato, trova applicazione la definizione di risorse esterne di cui all’art. 84 comma 4 ultimo periodo del DLgs. 14/2019: si tratta di apporti ricevuti a qualunque titolo dai soci, da destinarsi direttamente a vantaggio dei creditori senza alcun obbligo di restituzione o vincolo di postergazione.
L’assenza di obblighi o di vincoli, implicitamente, richiama la necessità che la finanza esterna si concreti in un versamento, ossia in una immissione materiale di nuova liquidità e comunque di risorse esterne al patrimonio del debitore.

Ciò comporta l’impossibilità di poter includere nella finanza esogena anche condotte abdicative (per esempio la rinuncia alla prededuzione dei finanziamenti), posto che ciò non introduce nessuna risorsa aggiuntiva, bensì determina solo una ridistribuzione interna al patrimonio.
La Suprema Corte, infine, si esprime anche sul tema dell’impugnativa decreto della Corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento che dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale.

In particolare, nell’ambito del concordato semplificato, il decreto non è ricorribile in Cassazione né ai sensi dell’art. 25-sexies comma 7 e dell’art. 247 del DLgs. 14/2019, né ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost.

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