Colpa grave da valutare per il sovraindebitamento nel suo complesso
Il Tribunale di Torino si sofferma sugli indici nella valutazione in caso di debiti non negoziali
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 30 dicembre 2025, ha omologato, nonostante le osservazioni e le contestazioni di un creditore (in punto colpa grave del debitore nella determinazione dello stato di sovraindebitamento), un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da un consumatore sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019, risultante dalle modifiche, da ultimo, apportate dal DLgs. 136/2024.
Ora, la sentenza in esame si è soffermata, nel cuore della sua parte motiva, sulla descrizione e disamina delle “condizioni soggettive ostative”, che, ai sensi dell’art. 69 comma 1 del CCII precluderebbero l’accesso al consumatore, pur sovraindebitato, alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. del CCII.
Segnatamente, la pronuncia ha dedicato, in particolare, un “discorso più ampio” alla specifica condizione soggettiva ostativa (la cui esistenza deve, peraltro, emergere dagli atti o essere dedotta e provata da un creditore opponente, cfr. Trib. Roma 5 aprile 2023) consistente nella determinazione, da parte del consumatore istante, del proprio stato di sovraindebitamento, come puntualmente definito – nella sua duplice accezione di “crisi” o di “insolvenza” – ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) del CCII, con colpa grave, mala fede o frode.
Con specifico riferimento alla valutazione della “colpa grave”, il Tribunale di Torino, considerato il fatto che, nel caso di specie, risultassero, tra i più significativi debiti scaduti da ristrutturare, anche numerose sanzioni conseguenti a violazioni del Codice della strada, correttamente ha osservato come anche detta categoria di debiti “non negoziali” – all’interno della quale, in linea generale, rientrerebbero anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte e tasse, sanzioni amministrative e risarcimenti del danno – dovesse e debba essere considerata ai fini dell’indebitamento da ristrutturare e, soprattutto, ai fini del giudizio di colpa grave nella determinazione dello stato di sovraindebitamento, come tale preclusiva all’accesso alla procedura che qui ci occupa.
Consapevole, tuttavia, di non poter far ricorso e riferimento, in fase di valutazione e giudizio, al canone della, pur minima, “diligenza”, intesa come ragionevole capacità di rimborso o proporzionalità tra il ricorso all’indebitamento e il patrimonio, propria invero di un indebitamento volontario (in particolare, di natura finanziaria), né al grado di colpa nell’assunzione della singola obbligazione, considerato il riferimento, da parte dell’art. 69 comma 1 del CCII, alla colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento nel suo complesso piuttosto che nella determinazione della singola occasione di indebitamento, la pronuncia ha, in ogni caso, magistralmente e puntualmente enucleato alcune “regole di giudizio” per distinguere, all’interno dei debiti non negoziali, tra situazioni ammissibili allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza o all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 del CCII ed altre inammissibili, poiché viziate da colpa grave.
Con riferimento ai debiti non negoziali, nello specifico, assumerebbero rilevanza come “indice di colpa grave”, secondo la sentenza de qua, che, peraltro, richiama e, dunque, condivide i principi espressi in diverse pronunce di merito: ad esempio riferito ai debiti tributari e previdenziali, l’inadempimento sistematico, reiterato nel corso del tempo e “selettivo” (nella fattispecie, intendendosi la circostanza in cui il debitore lasci indietro il sol debito erariale, provvedendo, al contrario, al pagamento di tutti gli altri creditori, cfr. Trib. Ivrea 1° agosto 2023 e Trib. Ferrara 28 dicembre 2024); la reiterazione nel tempo delle violazioni; l’evitabilità delle violazioni assumendo una condotta di maggior prudenza e/o diligenza; la mancanza di un apprezzabile collegamento alla situazione personale ovvero familiare di crisi che ha ingenerato lo stato di sovraindebitamento. Peraltro, con riferimento alle sanzioni conseguenti alle violazioni del Codice della strada, ove ripetute e numerosissime, potrebbe rappresentare un indice di colpa grave anche “l’insufficienza del quadro informativo” (cfr. Trib. Bologna 22 novembre 2024).
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