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Ostacolo alla vigilanza con specialità reciproca

La sentenza n. 27569/2025 della Suprema Corte esamina anche la fattispecie di cui all’art. 2638 c.c.

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 20 gennaio 2026

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La sentenza n. 27569/2025 della Cassazione (sulla quale si veda, per altri profili, “Aggiotaggio reato di condotta e di pericolo concreto” di oggi), ha fornito importanti chiarimenti anche in ordine al reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638 c.c.
Le fattispecie contemplate da tale norma sono dirette a salvaguardare una funzione istituzionale (quella di vigilanza) che è strumentale alla protezione del bene finale del regolare funzionamento del mercato; bene che non entra direttamente nell’alveo della protezione penale cui tende la disposizione in esame, ma che è tutelato, appunto, attraverso la protezione della correttezza nei rapporti tra ente controllato ed ente controllante.

Il delitto previsto dal primo comma è un reato di mera condotta e, nel caso dell’occultamento di fatti, deve concretizzarsi nel ricorso a mezzi fraudolenti, i quali non possono risolversi nel mero silenzio sull’esistenza dei fatti medesimi.
Il delitto previsto dal secondo comma ha, invece, natura di reato di evento (in particolare si tratta di un reato a forma libera di evento) e, pertanto, richiede un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza quale conseguenza di una condotta che può esplicitarsi in qualsiasi forma.

L’elemento soggettivo è descritto nella prima fattispecie con l’espressione “al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza”, configurandosi un’ipotesi di dolo specifico, in cui l’ostacolo alle funzioni di vigilanza è solo l’oggetto sperato del dolo.
Nella fattispecie contemplata dal secondo comma si delinea, invece, un’ipotesi di dolo generico diretto, atteso l’utilizzo, nella disposizione incriminatrice, dell’avverbio “consapevolmente”, con conseguente impossibilità di attribuire rilevanza al dolo eventuale.

Alla luce di tali premesse, la Suprema Corte sottolinea che il momento e il luogo di consumazione, nell’ipotesi contemplata dal primo comma, è da individuare nel tempo e nel luogo di commissione dell’ultima delle condotte tipiche con cui venga celata all’organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo; mentre, nel secondo caso, nel tempo e nel luogo di verificazione dell’evento, corrispondente al momento dell’esaurimento delle singole attività di vigilanza che siano state concretamente ostacolate e al luogo in cui questo risultato offensivo si è realizzato.

La circostanza che, come evidenziato, l’ipotesi delittuosa contemplata dal secondo comma sia a forma libera e che, dunque, essa possa essere integrata da qualunque condotta, anche omissiva, che abbia prodotto l’effetto di ostacolare l’esercizio della funzione, comporta, quantomeno in termini astratti, la possibilità di una interferenza con le condotte previste dal primo comma.
Vale a dire che l’ostacolo effettivo frapposto all’esercizio della funzione di vigilanza potrebbe essere determinato causalmente anche da una condotta di falsa esposizione di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero di occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Tra le due fattispecie è configurabile un rapporto di specialità reciproca. Il delitto previsto dal primo comma è speciale per specificazione sul lato delle condotte – indicate come di falsa esposizione di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero di occultamento con mezzi fraudolenti di fatti da comunicare – le quali sono speciali rispetto alla generica previsione della condotta a forma libera prevista dal secondo comma, nonché sul lato del dolo, previsto nella forma specifica. Il delitto di cui al secondo comma è, invece, speciale per aggiunta, essendo un reato di evento, diversamente dall’altro delitto, che è invece di mera condotta, rispetto al quale, pertanto, l’evento costituisce un elemento ulteriore che si aggiunge alla struttura.

In caso di attività illecite che si protraggono per un significativo arco temporale occorre valutare se si sia o meno al cospetto di un unico evento consistente nell’avere impedito all’organo di vigilanza l’esercizio delle relative funzioni.
Si osserva, quindi, come sia congiurabile l’unicità del reato di ostacolo alla vigilanza a fronte di una pluralità di condotte contestate che abbiano concorso a ostacolare, in un’unica occasione, la funzione di vigilanza (ravvisandosi, in tal caso, un reato a condotta plurisussistente).

Sono, invece, ravvisabili più reati quando ci si trovi in presenza di distinte condotte commesse nel corso di differenti attività di vigilanza, ciascuna compiutamente esauritasi in differenti anni di riferimento. Ciò in quanto ciascun gruppo di tali condotte concretamente ostacola specifici interventi di controllo e l’attività di vigilanza svolta in una determinata occasione.
Rispetto a ciò non rileva l’identità del movente, nel senso che questa non è in grado di ridurre a unità l’eventuale pluralità di violazioni della legge, potendo, solo, se accompagnata da una “comune cornice deliberativa”, comportare il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le varie violazioni.

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