Ostacolo all’attività delle autorità di vigilanza in molteplici forme
Il legislatore, però, ha contemplato per tutte la stessa pena ravvisando una sostanziale equivalenza
La sentenza n. 40738/2024 della Cassazione – già oggetto di commento su Eutekne.info (si veda “Anche la condotta omissiva ostacola la vigilanza tramite revisore sulle coop” del 7 novembre 2024) – è da segnalare anche per la ricostruzione dei tratti essenziali della fattispecie di “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” di cui all’art. 2638 c.c.
Si evidenzia, innanzitutto, come il primo comma del citato articolo contempli un reato di mera condotta che, nel caso dell’occultamento di fatti, deve concretarsi nel ricorso a mezzi fraudolenti, senza risolversi nel mero silenzio circa la loro esistenza. Il secondo comma, invece, contempla un reato di evento, che richiede il verificarsi di un effettivo e rilevante ostacolo
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