Incentivi per docenti e ricercatori prorogabili gratis da quest’anno
Per i trasferimenti di residenza dal 2020 non è più richiesto il pagamento della fee per l’estensione
A partire dal 2026 i ricercatori e i docenti trasferitisi in Italia nel 2020 possono beneficiare della proroga degli incentivi previsti dall’art. 44 del DL 78/2010, il quale prevede, in presenza di determinate condizioni, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti.
Considerata la durata del regime originario pari a sei anni, il 2026 è il primo anno interessato dal prolungamento dei benefici per tali soggetti; risulta quindi utile riepilogare le condizioni alle quali è possibile accedere al prolungamento.
Va, in primo luogo, rimarcata la differenza tra il regime agevolato legato ai trasferimenti fino al 2019 rispetto a quello legato ai trasferimenti avvenuti dal 2020.
Infatti, nel primo caso il regime ordinario durava quattro anni ed era suscettibile di proroga a pagamento, facoltà da ultimo esercitata, dai soggetti interessati, nel 2023 (art. 5 commi 5-ter e 5-quater del DL 34/2019 e provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2022 n. 102028).
Diversamente, per i ricercatori e docenti trasferitisi in Italia dal 2020, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 5 comma 4 lett. a) del DL 34/2019 all’art. 44 comma 3 del DL 78/2010, l’agevolazione ha una durata pari a sei anni.
In questi casi, la possibilità di estendere la durata temporale del regime è prevista dall’art. 44 comma 3-ter del DL 78/2010 e, a differenza di quanto previsto per i soggetti trasferitisi in Italia fino al 2019, opera in modo automatico al ricorrere delle condizioni di legge. In particolare, gli incentivi per docenti e ricercatori, ordinariamente aventi durata pari a sei anni, possono essere estesi:
- a otto periodi d’imposta in presenza di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);
- a undici periodi d’imposta per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
- a tredici periodi d’imposta per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Se ricorrono le condizioni di cui sopra, nell’ulteriore periodo agevolato il reddito si computa nella misura del 10%, come previsto per il periodo agevolato originario.
In mancanza di indicazioni di legge e di provvedimenti attuativi volti a illustrare le modalità operative con cui accedere a tale beneficio, è opportuno che, come per il parallelo beneficio degli impatriati, i soggetti interessati comunichino di possedere i requisiti di legge, sebbene, nel contesto della proroga gratuita, non si configuri alcun obbligo in questo senso.
L’adempimento potrebbe quindi essere omesso, essendo possibile fruire dell’agevolazione in dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta; tuttavia, la comunicazione al datore di lavoro, pur non avendo una valenza giuridica tale per cui l’eventuale mancanza pregiudicherebbe la fruizione del beneficio, sarebbe funzionale, mediante attestazione della presenza dei requisiti di legge, alla fruizione anticipata del beneficio in busta paga, consentendo al datore di lavoro di applicare le ritenute ridotte, anziché attendere il conguaglio.
Per i lavoratori dipendenti, buona pratica avrebbe voluto che gli stessi inviassero la comunicazione già entro fine 2025, in modo tale che il datore di lavoro potesse applicare le ritenute ridotte nella busta paga di gennaio 2026; in ogni caso, quanto più l’invio della richiesta è anticipato, tanto prima il lavoratore potrà beneficiare dell’estensione del beneficio.
Per quanto concerne il contenuto della lettera, è possibile rifarsi a quanto previsto dal provv. n. 102028/2022 riguardante la proroga relativa ai soggetti trasferitisi in Italia fino al 2019, fatta eccezione per ciò che concerne i dati relativi al versamento della fee di ingresso, non più richiesta.
I lavoratori autonomi comunicheranno invece l’estensione del beneficio in dichiarazione dei redditi, il cui modello e istruzioni andranno conseguentemente adeguati.
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