Limiti al privilegio in favore dello studio associato per le retribuzioni dei professionisti
In sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, è necessario che il corrispettivo corrisponda a prestazioni rese personalmente
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1165 depositata ieri, ha rimarcato come il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751-bis n. 2 c.c., per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente solo quando rappresenti il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, anche avvalendosi di collaboratori o sostituti, purché sia dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l’opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati (Cass. nn. 29371/2024 e 22439/2009).
La proposizione della domanda d’insinuazione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato, in verità, consente di presumere, in ragione della fungibilità delle prestazioni rese dai relativi associati, che l’opera professionale da cui quel credito è derivato non sia stata personalmente svolta (almeno in termini di esclusività o di prevalenza) da un singolo professionista, e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
L’associazione istante, tuttavia, potrebbe sempre dimostrare in giudizio che: il credito abbia avuto origine dalla prestazione d’opera personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) dei professionisti associati a tal fine (espressamente o inequivocamente) incaricato (dal cliente committente o dalla stessa associazione); il credito al compenso conseguentemente maturato, pur se azionato in giudizio dall’associazione professionale in forza degli accordi intercorsi sul punto tra gli associati (Cass. n. 443/2016) o della successiva cessione dello stesso (Cass. nn. 11052/2012 e 18455/2011) sia, in tutto o (almeno) in parte, “di pertinenza” dello stesso professionista che ha eseguito la prestazione (cfr. ex multis, Cass. nn. 14829/2022, 20746/2023, 35314/2023 e 7552/2024).
Il privilegio, inoltre, non può essere negato per il solo fatto che il credito al compenso “sia stato eventualmente ceduto all’entità collettiva costituita per la gestione in comune dei proventi dell’attività dei singoli associati”, posto che “la cessione non incide sulla natura del credito e non lo fa degradare a chirografo ma, al contrario, legittima lo stesso studio associato a far valere il diritto al privilegio” (Cass. n. 4486/2015).
Secondo i giudici, tuttavia, in tale ipotesi, resta ferma la necessità di verificare, in concreto, che il compenso così maturato (pur confluendo, in forza degli accordi tra gli associati, nel patrimonio dell’associazione, che provvede, poi, a distribuirlo, sotto forma di utili, tra i professionisti che ne fanno parte in ragione delle quote o comunque a retrocederlo, in misure variabili), costituisca (sia pure soltanto in una percentuale e nei limiti della stessa) la “retribuzione” spettante all’associato che ha eseguito la prestazione d’opera professionale, rappresentandone il fondamento, e che, pertanto, entro i limiti quantitativi previsti dagli “accordi ripartitori tra i diversi associati” (Cass. n. 14321/2019), sia destinato a remunerare, sia pure a titolo di utili (e nei limiti della relativa percentuale), lo specifico lavoro personalmente svolto, in via esclusiva o prevalente, dallo stesso (Cass. n. 29371/2024).
Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751-bis n. 2 c.c. per le retribuzioni dei professionisti, quindi, potrà essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenti il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati.
Dovrà essere anche dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l’opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati.
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