Privilegiato anche il credito per prestazioni dello studio professionale
Collocazione privilegiata se l’istanza, pur provenendo dallo studio, si riferisce a una prestazione svolta personalmente dal professionista
Con le ordinanze nn. 7531, 7552 e 7632, depositate ieri, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della collocazione privilegiata dei crediti derivanti dalla prestazione di attività lavorativa riconosciuti, ex art. 2751-bis n. 2 c.c., all’associazione professionale, ai fini dell’insinuazione al passivo del fallimento.
Sul punto, i giudici di legittimità riprendono anzitutto l’insegnamento della Corte Costituzionale, a mente del quale la ratio della norma va ravvisata nel riconoscimento di un privilegio ai crediti, individuati dall’art. 2751-bis c.c., in quanto sorti in funzione di una prestazione lavorativa svolta nelle forme di lavoro autonomo o subordinato e, come tali, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del prestatore, precisando, altresì, che ...
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