Ulteriori vincoli probatori per il privilegio dello studio associato
Il compenso deve essere «di pertinenza» del professionista che ha eseguito la prestazione
In sede di verifica del passivo concorsuale, il privilegio attribuibile al credito vantato da uno studio associato non è mai pacifico, poiché il contesto organizzativo può snaturare la prestazione del professionista. Infatti, la figura dell’associato è differente rispetto a quella del singolo professionista, intesa dal legislatore come meritevole del beneficio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e, pertanto, alla pretesa dello studio associato non è, in linea generale, attribuibile la tutela del privilegio.
In tema, la Suprema Corte ha fondato nei vari interventi la motivazione dell’esclusione del privilegio anche sulla necessaria verifica della “causa del credito”, in richiamo alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 17 maggio 2010 n. 11930, esplicitando che “le
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