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Ribadita l’assoggettabilità della prostituzione ai fini IVA

/ REDAZIONE

Giovedì, 22 gennaio 2026

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La Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza n. 1285 del 21 gennaio 2026, ha ribadito che i redditi derivanti dall’esercizio dell’attività di prostituzione devono essere assoggettati ai fini IVA nell’ipotesi in cui l’attività venga autonomamente svolta dal prestatore con carattere di abitualità.

Nonostante il nostro ordinamento non disciplini l’attività di meretricio e la stessa sia considerata contraria al buon costume, essa non costituisce reato e, anzi, consiste in una prestazione di servizio verso corrispettivo. Pertanto, per tale ragione, può essere inquadrata in quanto previsto dall’art. 3 comma 1 secondo periodo del DPR 633/72, il quale prevede che le attività di prestazione di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratto d’opera, quando siano svolte abitualmente, anche se non in esclusiva, costituiscono un’attività di lavoro autonomo. Di conseguenza, non essendo qualificabile come una attività illecita, rientra nella prestazione di servizi retribuiti e, quando svolta con carattere di abitualità, è soggetta ad imposizione anche in relazione al tributo dell’IVA.

La decisione richiama espressamente sia la giurisprudenza di legittimità (Cass. 13 maggio 2011 n. 10578), sia quella comunitaria (Corte di Giustizia Ue C-268/99). Quest’ultima, in particolare, qualifica la prostituzione in termini di “prestazione di servizi retribuita” che rientra nelle prestazioni economiche.

Anche in passato da più parti si era sostenuto che l’attività di meretricio acquistasse rilevanza se esercitata professionalmente e abitualmente ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72 (Cass. 27 luglio 2016 n. 15596 e C.T. Prov. Savona 21 giugno 2016 n. 389/1/16).

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