Via alle nuove aliquote di oscillazione per andamento infortunistico favorevole
È stata autorizzata la loro applicazione in via provvisoria per determinare il tasso applicabile 2026 ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026
Dopo la pubblicazione della nota del 10 dicembre 2025, l’INAIL è ritornato sull’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole con la circolare n. 3/2026.
Si ricorda che il consiglio di amministrazione dell’INAIL, con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025, aveva aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui all’art. 20 delle MAT (DM 27 febbraio 2019). Tuttavia, sulla materia è successivamente intervenuto il legislatore con l’art. 1 comma 1 del DL 159/2025; quest’ultima disposizione ha previsto l’autorizzazione in favore dell’INAIL a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale.
Per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento di tale decreto, il Presidente dell’INAIL – con la delibera 10 novembre 2025 n. 17 (ratificata con delibera 186/2025) – ha autorizzato l’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote per determinare il tasso applicabile 2026 ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026.
Nella circolare in commento, l’INAIL riporta le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026 ed evidenzia che l’aliquota di oscillazione in riduzione di cui all’art. 20 commi 8 e 9 delle MAT, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%). Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”).
Sul punto, l’INAIL sottolinea come le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico sono applicate in via provvisoria, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:
- in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall’art. 1 comma 3 del DL 159/2025, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’INAIL;
- nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’art. 1 comma 4 del DL 159/2025.
Le suddette riserve sono state espressamente riportate nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026.
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