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Fornitura di prodotti per la difesa in regime di esenzione IVA

Agevolate le operazioni nel quadro di contratti sostenuti con lo strumento SAFE

/ Emanuele GRECO

Lunedì, 26 gennaio 2026

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Nell’ambito del Regolamento Ue che ha istituito lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE), mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa, è stato previsto uno specifico regime di esenzione dall’IVA.

L’art. 20 § 1 del Regolamento Ue 27 maggio 2025 n. 1106 ha, infatti, introdotto il regime di esenzione con riferimento alle forniture (domestiche), gli acquisti intracomunitari e alle importazioni di:
- prodotti per la difesa ovvero di altri prodotti relativi a scopi di difesa;
- effettuati nel quadro di contratti derivanti da appalti con il sostegno dello strumento SAFE.

La disposizione unionale stabilisce che, per le predette operazioni, è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta assolta nella fase precedente.
A livello nazionale, ragionevolmente è possibile assimilare il regime in parola a quello di non imponibilità IVA, previsto dagli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/72, per le cui cessioni e prestazioni non vige il meccanismo di indetraibilità dell’imposta per “diretta afferenza” (art. 19 comma 3 lett. a) del DPR 633/72), il quale grava invece sugli acquisti destinati alle operazioni esenti o non soggette a IVA (art. 19 comma 2 del DPR 633/72).

Più nel dettaglio, la disciplina relativa ai prodotti per la difesa di cui all’art. 20 del Regolamento Ue n. 1106/2025 può essere ricondotta alle fattispecie di cui all’art. 72 del DPR 633/72.

Sono, ivi, contemplate, in qualità di operazioni non imponibili, tra le altre, anche:
- le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato NATO, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto della NATO (lett. b);
- le cessioni e le prestazioni nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell’Unione europea destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Ue nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (lett. b-bis);
- le cessioni e le prestazioni effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Ue nell’ambito della PSDC (lett. b-ter); si veda sul tema la circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2023.

Si rammenta che, ai fini di garantire un’applicazione uniforme nell’Ue del regime di non imponibilità (esenzione), previsto dall’art. 151 della direttiva 2006/112/Ce (di cui l’art. 72 del DPR 633/72 costituisce recepimento), per le prestazioni nei confronti delle forze armate, dei comandi militari e delle altre organizzazioni internazionali, è necessario attestare le condizioni di non imponibilità (esenzione) mediante un apposito certificato. Lo stabilisce l’art. 51 del Regolamento Ue n. 282/2011 e il modello è fornito dall’Allegato II del medesimo Regolamento.

Anche il nuovo e più specifico regime, relativo alle forniture di prodotti per la difesa sostenuti dallo strumento SAFE, richiede l’attestazione mediante un certificato di esenzione dell’IVA, timbrato dalle Autorità competenti dello Stato membro del soggetto che acquista i prodotti e deve essere conservato dal fornitore di tali prodotti nella propria documentazione (art. 20 § 2 del Regolamento Ue n. 1106/2025). Il certificato, previsto nell’Allegato del medesimo Regolamento, contiene le informazioni relative al soggetto ammissibile, la dichiarazione che i prodotti sono stati finanziati con lo strumento SAFE, nonché l’elenco dei prodotti per i quali si chiede l’agevolazione.

Esclusione dal calcolo del plafond

A livello dichiarativo, le cessioni e prestazioni di cui all’art. 72 del DPR 633/72 trovano esposizione nel campo 5 del rigo VE30, nel novero delle “operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”.

Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA per il 2025, approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2026 n. 51732, nell’Appendice, a commento del quadro VE precisano che, nell’ammontare delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond IVA di cui all’art. 2 comma 2 della L. 28/97, devono essere indicati anche i corrispettivi delle operazioni di cui al richiamato art. 20 del Regolamento Ue n. 1106/2025.

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