Meccanismo di decurtazione dei punti della patente più rigoroso per il lavoro nero
L’INL ha chiarito che non si applica il limite massimo di punti che si possono perdere nell’ambito del medesimo accertamento
Le decurtazioni della patente a crediti, conseguenti al lavoro “nero”, non sono soggette al limite massimo di punti che si possono perdere nell’ambito del medesimo accertamento. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) che, con la nota n. 609/2026, ha illustrato il meccanismo delle decurtazioni, previste in caso di impiego di lavoratori senza regolare assunzione, così come ridisegnato dalle novità introdotte con l’art. 3 del DL 159/2025 (c.d. “decreto sicurezza”).
Con il citato decreto, infatti, l’esecutivo ha cercato di rendere ancora più efficace il nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che, dal 1° ottobre dello scorso anno, ai sensi dell’art. 27 DLgs. 81/2008, obbliga tali soggetti a possedere una patente a crediti – con almeno 15 punti – qualora operino all’interno dei cantieri temporanei o mobili.
La patente può avere una dotazione massima di 100 crediti, di cui 30 ottenuti in fase di rilascio e gli altri potenziali 70 in ragione di ulteriori parametri, come l’anzianità dell’azienda, l’assenza di determinate violazioni ogni biennio, la presenza di particolari attività, investimenti o formazione in tema di sicurezza.
I crediti, tuttavia, si possono perdere se i datori di lavoro, i dirigenti o i preposti commettono una o più delle violazioni contenute nell’Allegato I-bis al DLgs. 81/2008, relative a irregolarità in materia sia di sicurezza, sia di lavoro “nero”.
Secondo l’art. 27 comma 6 del DLgs. 81/2008, le decurtazioni conseguono alle risultanze dei provvedimenti definitivi, che il successivo comma 7 individua nelle sentenze passate in giudicato e nelle ordinanze-ingiunzione di cui all’art. 18 della L. 689/81, divenute definitive. Si tratta di atti che possono arrivare anche molto tempo dopo la commissione della violazione.
In materia di lavoro “nero”, però, il legislatore, con l’introduzione di un nuovo comma 7-bis al citato art. 27, anticipa i tempi in cui avverranno le decurtazioni, per le quali non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione quale provvedimento definitivo, ma sarà sufficiente l’adozione del verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale viene contestata la c.d. “maxisanzione”, tanto dagli ispettori dell’INL quanto da quelli di INPS e INAIL e dalla Guardia di Finanza. Peraltro, l’eventuale regolarizzazione dei lavoratori in ottemperanza alla diffida di cui all’art. 13 del DLgs. 124/2004 non avrà alcun rilievo e non eviterà la perdita dei punti.
Naturalmente, come evidenziato dallo stesso INL, nell’ipotesi in cui tali verbalizzazioni dovessero successivamente essere “sconfessate”, o perché archiviate direttamente dallo stesso Ispettorato o perché la conseguente ordinanza ingiunzione (emessa in caso di mancato pagamento delle sanzioni comminate con i verbali) viene impugnata e annullata, a seguito di ricorso avanti all’Autorità giudiziaria, si potranno recuperare i crediti originariamente persi.
La decurtazione anticipata non è comunque l’unica rilevante novità introdotta dal DL 159/2025.
Il decreto sicurezza ha, infatti, aggiornato anche il punteggio dei crediti, che si possono perdere a seguito di lavoro “nero”, punito con una sanzione amministrativa a fasce, in ragione del numero di giornate di impiego irregolare.
Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni, prima suddivise nei punti 21, 22 e 23, fanno capo al solo punto 21 dell’Allegato I-bis, che prevede la perdita di ben 5 punti per ciascun lavoratore. A questa si può aggiungere anche la decurtazione di un altro punto, sempre per lavoratore, se viene contestata l’aggravante alla maxisanzione, prevista per l’impiego di un clandestino, di un minore in età non lavorativa o di un percettore di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro. Novità di non poco conto se si considera che, diversamente, per le violazioni commessi dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025 continueranno ad applicarsi in sede di ordinanza definitiva decurtazioni da un minimo di uno a un massimo di 3 punti.
A tutto ciò si aggiunge un ulteriore e per nulla secondario aspetto. Come spiegato dall’Ispettorato, alle violazioni per lavoro “nero” non si applica il meccanismo di calmierazione delle decurtazioni di cui all’art. 27 comma 6 del DLgs. 81/2008, secondo il quale se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato Allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Ciò in ragione della precisazione, contenuta nel punto 21 (la decurtazione è pari 5 punti per ciascun lavoratore), che introduce un regime decisamente più rigoroso. Pertanto, l’impiego di 4 lavoratori “in nero”, di cui un clandestino, ad esempio, comporterà complessivamente la perdita di 21 punti, dati dalla moltiplicazione di 5 crediti per 4 lavoratori più un ulteriore credito per l’ipotesi di cui al punto 24.
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