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Giovedì, 29 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Configurabile il lavoro straordinario per gli autotrasportatori

Il lavoratore deve dimostrare le modalità e i tempi del servizio prestato fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 29 gennaio 2026

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1835/2026 si è pronunciata sul caso di un lavoratore discontinuo, nello specifico un autista adibito a trasporto merci, ribadendo alcuni principi consolidati in materia di configurabilità del lavoro straordinario nell’ambito di tale tipologia lavorativa.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 3 del RDL 692/23, concernente la limitazione dell’orario di lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, è considerato lavoro effettivo, ai sensi di tale decreto, quello che necessita di un’applicazione assidua e continuativa, cosicché non rientrano in tale categoria le occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialità del caso un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

I giudici, nel richiamare l’ormai consolidato orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., tra le prime, Cass. n. 5023/2009 e Cass. n. 5049/2008), hanno ricordato che il lavoro discontinuo è caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare le energie psicofisiche consumate facendo delle pause, e che, pertanto, il lavoro straordinario è in tali ipotesi configurabile solo quando sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato (a tal fine il lavoratore deve fornire la prova in relazione a modalità e tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività).

Nella pronuncia si richiama poi la distinzione tra riposo intermedio, che non è computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e la temporanea inattività, che è invece computabile nell’orario di lavoro: nel primo caso, infatti, il lavoratore, anche se costretto a rimanere presso la sede di lavoro o a subire una qualche limitazione, può disporre liberamente di un certo periodo di tempo, mentre nel secondo caso il lavoratore rimane obbligato a rendersi costantemente disponibile per ogni eventuale richiesta o necessità, pur restando inattivo.

Nel caso di specie il lavoratore, ai fini della prova dei fatti costitutivi del diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, aveva allegato in modo specifico le modalità e i tempi del servizio prestato nell’arco temporale compreso fra l’orario iniziale e l’orario finale dell’attività lavorativa (indicando i periodi di guida, di carico e scarico e i tempi di manutenzione e pulizia del mezzo, quindi i periodi di “attività”), in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività.

La Corte d’Appello non aveva però, su tali periodi, ritenuto di ammettere le prove orali, affermando che il lavoratore avrebbe dovuto distinguere tra riposo intermedio e semplice temporanea inattività.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto dal lavoratore, ha invece ritenuto che tale prova avrebbe dovuto essere ammessa, ciò in quanto le deduzioni del lavoratore erano state ritenute dalla Corte territoriale comunque sufficientemente specifiche.

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