Per i contributi accessori doppia imposizione d’accisa non automatica
Per il Tribunale Ue serve una valutazione case by case delle ipotesi di legittimità di imposte che si sommano alle accise
Un contributo tariffario sulle prestazioni di trasporto e di distribuzione di elettricità non costituisce una accisa, né un’imposta avente carattere equivalente o sul volume di affari; pertanto, una sua introduzione da parte di uno Stato membro è legittima.
Con queste conclusioni, rese nella sentenza relativa alla causa T-653/24, pubblicata ieri, il Tribunale dell’Ue decide su una questione peculiare, fornendo tuttavia un principio non estensibile tout court, seppure vertente sulla generale legittimità di un’imposta (nel caso di specie, nominato “contributo”) che delle società francesi hanno sopportato, in applicazione della normativa locale, in ragione della stipulazione di contratti di accesso alla rete elettrica. In dettaglio, tale contributo era su tali società, quali consumatori finali, rivalsato dai fornitori in aggiunta alle tariffe di vendita, ragione per cui esse hanno chiesto ristoro allo Stato francese ritenendo tali imposte contrarie al diritto Ue.
A ben vedere, si tratta di un argomento, questo, ricorrente, e che ciclicamente – con esiti alterni – si propone, ogni qualvolta una tassa, un contributo, un’imposta si innesti su un prodotto sottoposto al regime delle accise; in Italia è occorso con le addizionali sull’energia elettrica e il gas, in certa misura, o con l’abrogata imposta regionale sulle benzine (IRBA). Ciò in quanto l’art. 1 § 2 della direttiva Accise (la vigente allora, n. 118/2008, così come l’attuale n. 262/2020) dispone che su un tale bene è consentito agli Stati membri applicare altre imposte indirette “aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta (mentre sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni)”.
Al Tribunale Ue vengono poste due domande, la prima avente carattere teorico e generale, mentre la seconda avente carattere pratico ed applicativo.
Sul primo punto, la disamina normativa è nota, ma estremamente interessante e chiara nell’argomentare sui precedenti in materia, arrivando il Tribunale a sancire (o confermare) un principio che determina la valutazione case by case delle ipotesi di legittimità di imposte che si sommano alle accise, perché la ripercussione integrale di un contributo sul consumatore finale non è di per sé sufficiente per concludere che un siffatto contributo costituisce un’altra imposta indiretta, ma che si tratta di un elemento tra gli altri da prendere in considerazione per una siffatta qualificazione.
Pertanto, l’art. 1 § 2 della direttiva Accise deve essere anzitutto interpretato nel senso che l’esistenza di un meccanismo legale di ripercussione di un’imposta sul consumatore finale di elettricità non implica, di per sé, che tale imposta, calcolata indipendentemente dal quantitativo di elettricità effettivamente consumato, presenti un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità e sia considerata un’“altra imposta indiretta”, ai sensi di tale disposizione.
Ancora più interessante, poi, è la seconda questione, che entra sulla legittimità, in concreto, dell’imposta di diritto francese, rispetto alla quale il Tribunale ne conferma la tenuta perché sempre l’art. 1 della direttiva Accise deve essere interpretato nel senso che un’imposta dovuta in ragione dei contratti di accesso alla rete di fornitura di elettricità stipulati dai consumatori o dai loro fornitori e il cui calcolo non dipende dal quantitativo di elettricità effettivamente consumato non rientra nella nozione di “altra imposta indiretta”, ai sensi di tale disposizione.
A tale conclusione si giunge per ragioni tecniche e contingenti, dovute al fatto che, per esempio, il fatto generatore del contributo tariffario di dispacciamento è la sottoscrizione da parte dei consumatori di elettricità o dei loro fornitori di un contratto stipulato per l’accesso alla rete elettrica, è basato sulla componente annua di gestione, sulla componente annua di conteggio, sulla quota fissa della componente annua di prelievo e sulla quota fissa della componente annua delle alimentazioni di riserva e di emergenza, oltre a non dipendere direttamente dal consumo di elettricità.
È evidente, quindi, come la natura delle imposte e sovrimposte di consumo, come a ben vedere quelle di confine (è ora in indagine, ad esempio, la natura stessa della handling fee per lo sdoganamento introdotta in Italia con la legge di bilancio 2026), presenti tratti variabili, da approcciare necessariamente con una logica case by case ma che possono presentarsi come elementi bifronte, quali pesi economici per le imprese, da un lato, ma forse anche somme indebitamente percepite dall’Erario.
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