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IMPRESA

La composizione negoziata non è causa di revoca degli affidamenti bancari

La sospensione o la revoca restano sempre possibili se ricorre una giusta causa legata al merito del rapporto

/ Bernadette DESSALVI

Mercoledì, 4 marzo 2026

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La pronuncia del Tribunale di Napoli del 1° dicembre 2025 n. 1344 offre un quadro esaustivo del rapporto tra le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata e il ruolo dei creditori bancari.

Nello specifico, la società ricorrente aveva richiesto le predette misure ai sensi degli artt. 18 e 19 del DLgs. 14/2019 (CCII), a presidio di un piano triennale di risanamento in continuità diretta.
L’esperto, pur evidenziando un quadro di crisi complessa caratterizzato da perdite rilevanti, forte esposizione finanziaria e tensioni con il ceto bancario, ha ritenuto il risanamento plausibile e in ogni caso preferibile rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale.

La pronuncia in commento riguarda, nello specifico, tre profili: obblighi di comportamento delle banche in ordine agli affidamenti in essere; estensione delle misure protettive e cautelari al patrimonio dei terzi garanti; inibitoria delle segnalazioni a sofferenza presso la Centrale dei Rischi.

Con riguardo al primo profilo, il Tribunale pone l’accento sull’art. 16 comma 5 del CCII, il quale, oltre a sancire il dovere di buona fede “rinforzata” in capo a banche e intermediari finanziari, prevede espressamente che l’accesso alla composizione negoziata non costituisca di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari in essere, salva l’ipotesi in cui ciò sia imposto dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Da ciò discende il divieto di ogni automatismo tra avvio della procedura e ritiro del sostegno finanziario, ciò proprio per non svuotare di contenuto la funzione stessa della composizione negoziata.

Il giudice precisa, tuttavia, che la sospensione o la revoca restano sempre possibili qualora ricorra una giusta causa legata al merito del rapporto – anomalie gravi, uso distorto delle linee, illeciti – ovvero ragioni di vigilanza che rendano incompatibile il mantenimento dell’esposizione con la sana e prudente gestione bancaria ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 385/1993 (TUB), principio al quale è la banca stessa a doversi attenere anche per escludere il rischio di imputazione dell’illecito di concessione abusiva del credito. In tali casi, l’onere di motivazione graverebbe però sull’intermediario, con inversione rispetto allo schema ordinario: durante la composizione negoziata è la banca a dover motivare le ragioni della revoca, non riconducibili al mero accesso alla composizione negoziata, e non il debitore a dover provare l’abusività del recesso.

Nel caso di specie, le condotte di un istituto, che aveva operato delle trattenute unilaterali su rate in scadenza, sono state ritenute contrarie alla moratoria prevista nel piano e idonee a generare una crisi di liquidità, in violazione del dovere di partecipazione attiva, informata e in buona fede al percorso di composizione.

Il Tribunale, richiamando l’art. 18 comma 5 del CCII, specifica altresì che in presenza di misure protettive confermate, i creditori non possono risolvere i contratti né opporre eccezioni di inadempimento in virtù del mancato pagamento di crediti anteriori. Tali principi, traslati sui rapporti bancari, implicano pertanto il mantenimento in ammortamento dei mutui, la prosecuzione dei leasing e delle linee autoliquidanti, potendo, al contrario, delineare il recesso della banca un’ipotesi di responsabilità, con conseguente obbligo di risarcire i creditori per i danni patiti in virtù del procurato dissesto dell’impresa.

Di rilievo è altresì il passaggio della pronuncia riguardante l’estensione delle misure al patrimonio dei garanti: l’escussione delle garanzie nel caso de quo avrebbe infatti generato ingenti crediti di regresso verso la debitrice, aggravando la situazione finanziaria e compromettendo il piano. La tutela cautelare è quindi giudicata strumentale alla salvaguardia della continuità aziendale e al buon esito delle trattative.

Sul versante informativo, infine, risulta particolarmente interessante l’accoglimento della richiesta cautelare di inibire le segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi, ritenendo il giudice tale misura di rilevanza strategica in quanto una segnalazione negativa, in fase di composizione negoziata, rischierebbe di innescare un effetto sistemico di chiusura del credito, pregiudicando irreversibilmente il risanamento. L’imprenditore vedrebbe, infatti, il proprio biglietto da visita verso il sistema danneggiato, e questo nonostante la revoca delle linee possa comunque avvenire per ragioni di vigilanza prudenziale.

La decisione in commento si colloca così nel filone giurisprudenziale che interpreta con rigore il combinato disposto degli artt. 16 e 18 del CCII: le banche sono tenute a mantenere gli affidamenti, salve giuste cause e requisiti di vigilanza, non possono sfruttare l’accesso alla procedura come pretesto per una brusca revoca e devono accettare il temporaneo sacrificio di pretese individuali, anche attraverso il blocco delle segnalazioni a sofferenza, quando ciò sia necessario per dare una chance reale al piano di risanamento.

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