ACCEDI
Lunedì, 2 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Soddisfazione di ciascun creditore nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

Cessioni volontarie e coattive non rilevanti nella valutazione dell’alternativa liquidatoria

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Lunedì, 2 marzo 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

La recente sentenza n. 43/2026 con cui il Tribunale di Torino ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da un consumatore sovraindebitato ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019 esprime due principi di carattere generale di non poco momento nel contesto delle procedure concorsuali minori disciplinate dal CCII, che qui ci occupano.

In primo luogo, peraltro ponendosi nel solco di un orientamento giurisprudenziale già sviluppatosi sotto l’egida della previgente, ora abrogata, L. 3/2012 (cfr. ex multiis Trib. Pescara 5 luglio 2022 e App. L’Aquila 11 ottobre 2023), la pronuncia in esame ha ben precisato come un piano e una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore che non preveda alcuna distribuzione di risorse a favore dei creditori chirografari, attenendosi rigidamente all’ordine delle cause di prelazione, rappresenti, in verità, una “conclusione” incompatibile con il dato normativo di cui all’art. 67 comma 1 del CCII, il quale, prevedendo la possibilità di un soddisfacimento del ceto creditorio “[…] anche parziale e differenziato”, richiederebbe che “nondimeno un soddisfacimento sia previsto per ciascun creditore”.

In secondo luogo, la sentenza si è soffermata sulla valutazione giudiziale ex art. 70 comma 7 del CCII, in caso di opposizione da parte di un creditore, relativa alla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria di cui agli artt. 268 ss. del CCII, allorché lo stipendio del debitore fosse gravato da trattenute derivanti da cessioni volontarie del quinto dello stipendio o da delegazioni di pagamento ovvero da cessioni coattive derivanti da pignoramenti presso terzi (definitesi anche con l’emissione di un’ordinanza di assegnazione somme).

Ora, la questione, in altri termini, attiene all’esatta quantificazione dello stipendio del debitore, allorché questo, come anticipato, fosse gravato dalle testé indicate trattenute, ai fini della verifica del reddito disponibile per i creditori ai sensi dell’art. 268 comma 4 lett. b) del CCII.

In tal guisa, il Tribunale di Torino ha puntualmente osservato che “le trattenute sullo stipendio, che dipendano da cessione del quinto, delegazione di pagamento oppure pignoramento presso terzi, non devono […] essere computate in detrazione del reddito disponibile ai fini della comparazione tra la proposta di ristrutturazione del debito, portata in omologa, e l’alternativa liquidatoria, visto che l’apertura della procedura liquidatoria, giudiziale o controllata che sia, comporta l’acquisizione alla massa attiva dei beni (e crediti) futuri, che pervengono al debitore durante la procedura «dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi» (art. 142 CCII, richiamato dall’art. 270 co. 5 CCII in tema di effetti della Liquidazione controllata)”.

Ancor più specificamente, precisa la sentenza in commento, l’art. 268 comma 4 lett. b) del CCII sottopone alla liquidazione controllata del sovraindebitato le quote di stipendio, pensione e di ciò che, in genere, il debitore guadagna con la sua attività lavorativa, dedotto esclusivamente quanto occorre per il mantenimento del proprio nucleo familiare, “senza fare salvo” – neppure per effetto dell’art. 142 del CCII, non trattandosi di una passività pertinente all’acquisto o alla conservazione del reddito – “alcun vincolo anteriore, stabilito per effetto di una cessione del credito retributivo o di una assegnazione del credito in esito a PP3”.

Peraltro, il principio relativo alla cessazione degli effetti della cessione, volontaria (per effetto di cessione del quinto o delegazione di pagamento) o coattiva (per effetto di pignoramento presso terzi, in corso o definito con ordinanza di assegnazione delle somme pignorate), dei crediti futuri – non ancora venuti ad esistenza – conseguente all’apertura della procedura liquidatoria è stato, in più occasioni, con forza espresso, sia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17 gennaio 2012 n. 551 e, in senso conforme, Cass. 31 agosto 2005 n. 17590, con riferimento alla procedura fallimentare) sia dalla giurisprudenza di merito (cfr., per le procedure ancor disciplinate dalla previgente L. 3/2012, Trib. Milano 18 febbraio 2019, Trib. Udine 26 febbraio 2021 e, riferita alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, Trib. Siracusa 31 marzo 2023) sia dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. la pronuncia interpretativa di rigetto, Corte Cost. 10 marzo 2022 n. 65) e, dunque, ribadito anche dal Tribunale di Torino con la sentenza in commento.

In conclusione, nella verifica del reddito disponibile nel contesto dell’alternativa liquidatoria, lo stipendio del debitore deve essere computato per intero, dedotte le sole somme necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare.

TORNA SU