Nel sovraindebitamento vanno soddisfatti tutti i creditori
Inammissibile la proposta che preveda la soddisfazione solo di alcuni crediti
Nonostante il decreto con cui il Tribunale di Pescara, il 5 luglio 2022, ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi presentata in via principale e al contempo ammissibile la domanda di apertura della procedura di liquidazione formulata in via subordinata, si ponga ancora nel solco di una procedura disciplinata dalla previgente disciplina contenuta nella L. 3/2012, lo stesso afferma un principio importante anche nel contesto delle procedure disciplinate dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ex DLgs. 14/2019 (CCII, come modificato dal primo e dal secondo correttivo).
Il decreto fornisce un’attenta interpretazione della norma, ab origine contenuta nell’art. 8 comma 1 della L. 3/2012, oggi invece contenuta negli artt. 67 comma ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41