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Giovedì, 5 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Comunicate le aliquote per il 2026 per i pescatori autonomi

La retribuzione convenzionale è pari a 32,30 euro nella misura giornaliera e a 808 euro nella misura mensile

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 5 febbraio 2026

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L’INPS, con la circolare n. 11/2026, ha comunicato, relativamente all’anno 2026, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, illustrando altresì le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.

L’Istituto ricorda, come di consueto, che i suddetti lavoratori autonomi, anche quando non sono associati in cooperativa, sono soggetti alle disposizioni di cui alla L. 250/58, con cui sono stati disciplinati i trattamenti previdenziali a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Gli stessi sono quindi tenuti a versare all’INPS un contributo mensile, soggetto a un adeguamento annuale e commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Considerata la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo nella misura del +1,4% tra il periodo gennaio 2024-dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025-dicembre 2025, l’Istituto comunica che per quest’anno la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla L. 250/58 è pari a 32,30 euro e, dunque, pari a 808 euro nella misura mensile (25 giorni). Nel 2025, invece, il salario convenzionale era pari a 31,85 euro nella misura giornaliera e a 796 euro nella misura mensile (cfr. circ. INPS n. 41/2025).

Sull’indicata retribuzione convenzionale mensile vanno calcolati, per il 2026, i contributi dovuti dai pescatori autonomi; l’aliquota contributiva riferita al FPLD (Fondo pensione lavoratori dipendenti) resta ferma nella misura del 14,90%. Quindi, il contributo mensile per l’anno 2026, risultante dall’applicazione della predetta aliquota alla retribuzione convenzionale, è pari a 120,39 euro.

Nella circolare in esame si ricorda poi che per effetto dell’art. 11 della L. 388/2000 i benefici di cui agli artt. 4 e 6 del DL 457/97 (conv. L. 30/98) sono stati estesi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, e che in applicazione dell’art. 1 comma 607 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), a decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’art. 6 del DL 457/97 sono corrisposti nel limite del 44,32%. In ragione di ciò, l’Istituto comunica che dal mese di gennaio 2026 le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella predetta misura percentuale e che, in relazione a quest’anno, il contributo mensile, al netto della agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 67,04 euro.

Rimane invariato il contributo di maternità, che è riscosso congiuntamente al contributo IVS, pari a 0,62 euro mensili. Sul punto viene richiamato il comma 1-bis dell’art. 82 del DLgs. 151/2001, secondo cui il contributo annuo previsto al precedente comma 1 si applica anche alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all’art. 12 comma 3 della L. 250/58.

Restano poi ferme le modalità di versamento della contribuzione, che va effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. I soggetti assicurati riceveranno dall’INPS le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2026. Nella lettera dell’INPS saranno indicati, oltre all’importo da versare, uguale per tutti i 12 mesi dell’anno, anche la sede INPS competente, la causale del contributo, il codice INPS e il periodo di riferimento.

L’Istituto ribadisce infine che non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA, dovendo i versamenti (fiscali e previdenziali) essere effettuati esclusivamente per via telematica.

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