Prossimo all’esame il decreto che recepisce la direttiva sulla parità retributiva
Vietate le clausole che limitano la facoltà dei lavoratori di rendere nota la loro retribuzione
La direttiva Ue 2023/970 sulla parità retributiva di genere, anche detta Pay Transparency Directive, con cui vengono stabilite una serie di prescrizioni minime volte a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne, dovrà essere recepita, come già evidenziato su Eutekne.info, entro il 7 giugno 2026 (si veda da ultimo “Vietato chiedere ai candidati la retribuzione percepita in fase pre-assuntiva” del 20 ottobre 2025).
Secondo l’Ansa, lo schema di DLgs. di recepimento di tale direttiva, che dovrebbe essere oggetto del prossimo Consiglio dei Ministri, è composto da 16 articoli e riguarda tutti i lavoratori, compresi quelli domestici.
Si ricorda che per rafforzare la trasparenza, la direttiva prevede che i datori di lavoro debbano rendere facilmente accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione.
In particolare, i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica (i quali devono essere oggettivi e neutri sotto il profilo del genere) devono essere resi facilmente accessibili ai lavoratori (art. 6 della direttiva), con obbligo in capo ai datori, su richiesta dei lavoratori, di fornire per iscritto entro due mesi dalla richiesta informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, ripartiti per sesso, informando annualmente tutti i lavoratori del diritto di ricevere tali informazioni e delle attività da espletare per esercitare tale diritto (art. 7 della direttiva).
Per rafforzare la trasparenza, la direttiva vieta inoltre le clausole contrattuali che limitano la facoltà dei lavoratori di rendere nota la propria retribuzione.
Lo schema del DLgs. dovrebbe prevedere che “i contratti collettivi di lavoro e le disposizioni di legge assicurano sistemi di determinazione e classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, idonei a garantire la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore” e che la valutazione del lavoro di pari valore è effettuata sulla base di criteri comuni, oggettivi e neutrali rispetto al genere.
Tale schema dovrebbe inoltre prevedere, come previsto dalla direttiva, obblighi di monitoraggio nonché l’istituzione presso il Ministero del Lavoro di un organismo incaricato di monitorare e sostenere l’attuazione delle misure in materia di parità e trasparenza retributiva previste dal decreto stesso.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941