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LAVORO & PREVIDENZA

Certificato di agibilità semplificato per le Olimpiadi invernali

L’INPS agevola la procedura per le aziende straniere che richiedono il certificato in «esenzione contributiva»

/ Luca MAMONE

Giovedì, 5 febbraio 2026

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In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 è atteso un sostanzioso incremento della presenza in Italia di imprese e operatori economici esteri operanti nel settore dello spettacolo.

Nel merito è intervenuto l’INPS con il messaggio n. 428, pubblicato ieri, annunciando di aver adottato – per tutta la durata della manifestazione olimpica – un iter procedurale semplificato per il rilascio del certificato di agibilità in “esenzione contributiva”, da richiedere in caso di svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di lavoratori autonomi dello spettacolo.

In generale, si ricorda che il certificato di agibilità rappresenta uno strumento predisposto dal legislatore in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il settore dello spettacolo, finalizzato alla tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’art. 3 del DLgs. CPS n. 708/47.

Nel dettaglio, il certificato di agibilità viene rilasciato dall’INPS solo dopo aver accertato la regolarità degli adempimenti contributivi e attesta la possibilità per il datore di lavoro/committente di svolgere l’attività lavorativa nel periodo di validità del medesimo certificato.

Con il citato messaggio, l’Istituto previdenziale ha ricordato che l’obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno nel territorio nazionale.

In particolare, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di lavoratori autonomi dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’art. 3 del DLgs. CPS n. 708/47) provenienti da Stati membri dell’Unione europea o da Paesi con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti di appositi documenti esonerativi (ad esempio, il modulo “PDA1”, il certificato di distacco/copertura assicurativa, ecc.), viene rilasciato alle imprese straniere committenti, pur in assenza di obblighi contributivi IVS in Italia, l’apposito certificato di agibilità “in esenzione contributiva”.

Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.

Tenuto conto del carattere eccezionale e temporaneo delle Olimpiadi Invernali, l’INPS ha dunque ritenuto opportuno predisporre un procedimento semplificato per il rilascio del certificato in questione per le aziende straniere non operanti in Italia, prive di un codice fiscale e di una posizione contributiva, al fine di assicurare tempi certi nel rispetto del quadro normativo applicabile.

Procedura valida dal 6 febbraio al 15 marzo 2026

Tale procedura agevolata sarà operativa nel periodo compreso tra il 6 febbraio e il 15 marzo 2026, limitatamente ai luoghi di svolgimento della manifestazione olimpica, in favore delle aziende estere che impiegano lavoratori dello spettacolo.

In ogni caso, chiarisce l’INPS, restano ferme le ordinarie modalità per tutti i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri tenuti alla richiesta del certificato di agibilità ordinario, nonché per tutti i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri in possesso di un codice fiscale e di una relativa matricola previdenziale INPS.

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente operativi, nel messaggio in commento si rende noto che le aziende interessate, anche per il tramite degli intermediari delegati, possono presentare richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva” tramite PEC, compilando un apposito modulo allegato al messaggio. Nell’occasione, occorrerà indicare con attenzione i dati aziendali (ragione sociale, rappresentante legale e indirizzo della sede legale) e quelli dei lavoratori (nome e cognome, data di nascita, identification number, ecc.).

In allegato a tale modulo dovrà essere inviata anche l’idonea documentazione esonerativa (modulo “PDA1” o il certificato di distacco/copertura assicurativa) in relazione a ogni singolo lavoratore.
Infine, l’INPS ricorda che la richiesta del certificato di agibilità “in esenzione contributiva” ovvero la comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel certificato deve essere effettuata entro 5 giorni dalla stipula dei contratti e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

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