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Esclusa la prededuzione dell’advisor nel concordato semplificato

Le disposizioni sulla prededuzione hanno carattere eccezionale e tassativo

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 10 febbraio 2026

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2779 depositata l’8 febbraio 2026, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il credito vantato dal professionista per l’attività di assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato, ex art. 25-sexies del DLgs. 14/2019 (CCII), non gode della prededuzione ex lege, non rientrando tale fattispecie nelle ipotesi tipiche e tassative previste dall’art. 6 del CCII.
Nella vigenza della legge fallimentare, la disciplina della prededuzione era contenuta nell’art. 111 del RD 267/42, che introduceva la tripartizione tra i crediti prededucibili “qualificati da una disposizione di legge”, ovvero sorti “in occasione”, o “in funzione” delle procedure concorsuali.

Sull’interpretazione della categoria dei crediti dei professionisti “sorti in funzione della procedura”, e cioè quelli relativi a oneri riconducibili ad attività o iniziative di terzi dalle quali potevano derivare risultati utili per la massa dei creditori, era sorto un dibattito per il quale la Cassazione a Sezioni Unite n. 42093/2021 aveva enunciato il principio di diritto secondo il quale il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 del RD 267/42, sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del RD 267/42, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 del RD 267/42.

L’art. 6 del CCII – anche nella versione antecedente alla modifica del DLgs. 136/2024, applicabile ratione temporis alla controversia in esame – non concede spazio per il riconoscimento della prededuzione ai crediti professionali fuori dai casi contemplati ex lege. Le disposizioni sulla prededuzione, peraltro, hanno carattere eccezionale e tassativo e, derogando ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum, non consentono una loro estensione analogica fuori dai casi previsti dalla norma.

Tale soluzione appare confermata anche dall’art. 2 comma 1 lett. l) della legge delega 155/2017, a cui l’art. 6 del CCII dà attuazione, che richiedeva al legislatore delegato “il contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure”.

Secondo i giudici, il legislatore, eliminando il binomio occasionalità-funzionalità, presente nell’art. 111 del RD 267/42 – formula che ha dato adito a interpretazioni estensive – ha, quindi, consapevolmente inteso restringere le ipotesi di prededuzione solo a quelle espressamente previste.
L’omessa previsione della prededucibilità del credito dell’“advisor” del debitore che presenta un piano concordatario semplificato è riconducibile, dunque, a una precisa scelta del legislatore del CCII.
Con l’art. 6 – anche nella nuova formulazione ex DLgs. 136/2024 – emerge l’intento di limitare il riconoscimento della prededuzione ai soli crediti relativi alle prestazioni rese dai professionisti che assistono il debitore alla predisposizione del piano e alla presentazione della domanda di concordato preventivo ordinario e la cui redazione richiede maggiori e più specializzate competenze rispetto ai “concordati minori”.

Il concordato semplificato rappresenta uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza che si inscrive nell’alveo delle procedure concorsuali attuabile esclusivamente a seguito di una composizione negoziata, della quale costituisce uno dei possibili esiti, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del CCII (Cass. n. 9730/2023).
Si tratta di un istituto autonomo e non di una variante del concordato preventivo, dal quale si differenzia per: l’assenza di una vera e propria fase di ammissione di cui all’art. 47 del CCII; la mancata necessità di attestazioni specifiche, salva quella di cui all’art. 84 comma 5 del CCII; l’assenza della votazione dei creditori; l’impossibilità di presentare proposte concorrenti di cui agli artt. 90 e 91 del CCII.

Ciò premesso, sebbene l’art. 6 del CCII venga richiamato dall’art. 25-sexies – a tenore del quale “dalla data di pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96” – tale richiamo lascerebbe intendere, secondo i giudici, che il regime della prededuzione non può riguardare le attività svolte prima della presentazione della domanda (che danno luogo ai “crediti sorti in funzione”, categoria generale non più operativa), potendo prospettarsi un riconoscimento della prededucibilità solo ai crediti maturati per lo svolgimento di attività endoconcorsuali di cui alla lett. d) dell’art. 6 del CCII.

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