Non basta aderire a una confederazione rappresentativa per costituire una RSA
Il sindacato deve dimostrare in giudizio di essersi imposto nel settore di riferimento
Intervenendo sull’art. 19 della L. 300/70, norma che individua le organizzazioni sindacali ammesse alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva che le RSA potessero essere costituite in ogni unità produttiva anche a iniziativa delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Corte Cost. n. 156/2025).
La Consulta ha così adottato il criterio delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con conseguente necessità di rifarsi, per l’individuazione di queste ultime, ai principi fatti propri dalla giurisprudenza.
In materia si è recentemente pronunciato il Tribunale di Perugia, con decreto del 16 gennaio 2026, chiamato a decidere nell’ambito di un ricorso ex art. 28 della L. 300/70, vertente sull’antisindacalità della condotta datoriale costituita nell’aver negato all’organizzazione sindacale ricorrente il diritto di costituire RSA.
Da un lato, la sigla sindacale ricorrente aveva affermato il suo diritto, fondato sulla propria, asserita, rappresentatività, anche in forza dell’adesione della stessa a una delle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Dall’altro, l’azienda sosteneva l’infondatezza di queste pretese, specificando come il sindacato non possedesse i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 19 della L. 300/70, non potendosi configurare quale organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa nel settore del terziario, come richiesto dalla menzionata pronuncia n. 156/2025 della Corte Costituzionale.
Investito della controversia, il Tribunale di Perugia rigetta le doglianze del sindacato.
Il giudice giunge subito al nocciolo della questione: la sussistenza, in capo all’organizzazione sindacale, dei requisiti necessari per l’accesso alle prerogative di cui all’art. 19 della L. 300/70.
Quindi, viene dapprima constatato come l’organizzazione sindacale non fosse firmataria degli accordi collettivi applicati dalla società, né avesse partecipato alle relative trattative.
Dopo la menzionata pronuncia della Consulta, tuttavia, il criterio selettivo per l’accesso alle prerogative sindacali, come anticipato, non è più limitato alla sola sottoscrizione del contratto collettivo applicato in azienda o alla partecipazione alle trattative per la stipulazione dello stesso. Il criterio integrativo da abbinare a quello codificato è, infatti, quello della rappresentatività comparativa sul piano nazionale.
In tal senso, la mera adesione a una confederazione sindacale, pur rappresentativa sul piano nazionale, non rivestirebbe alcun rilievo ai fini della decisione; a ben vedere, rileva il giudice di Perugia, il nuovo criterio integrativo dell’art. 19 della L. 300/70 non costituirebbe una riedizione della lett. a) dell’art. 19 medesimo, già abrogata in via referendaria (art. 1 del DPR 28 luglio 1995 n. 312). Sul punto, valga richiamare un breve passaggio della pronuncia n. 156/2025: “[...] l’odierna soluzione, pur riferita a uno standard nazionale, non costituisce una riedizione della lettera a) del primo comma dell’art. 19 statuto dei lavoratori, abrogata in sede referendaria, atteso che quella lettera si riferiva all’affiliazione confederale, quindi a un criterio differente e peculiare”.
Ciò detto, il Tribunale evidenzia come, per rivendicare la prerogativa di cui all’art. 19 della L. 300/70, sia necessario che l’organizzazione sindacale si sia già imposta nel settore di riferimento, pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative.
Nel caso di specie, il sindacato ricorrente non aveva addotto elementi sufficienti in tal senso, risultando pertanto indimostrato il presupposto individuato dalla Corte Costituzionale.
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