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FISCO

Abbuono di accisa concesso solo per fatto estraneo all’impresa

La colpa non è equiparabile al caso fortuito e alla forza maggiore

/ Ettore SBANDI

Lunedì, 2 marzo 2026

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In caso di sversamento accidentale di prodotto soggetto ad accisa, l’imposta è comunque dovuta dal deposito fiscale presso il quale si realizza il fatto, se causato da colpa dello stesso, anche solo per imperizia e per errore accidentale di un dipendente, salvo che il fatto non si realizzi nell’ambito di operazioni di denaturazione autorizzate e correttamente realizzate. Con questi principi, la Cassazione dà ineluttabilmente seguito alla (molto discussa) decisione della Corte di Giustizia Ue, causa C-509/22, e con la sentenza n. 3730/2026 decide un rilevante procedimento italiano, sospeso proprio per rimessione degli atti alla citata Corte Ue.

Il caso atteneva a un deposito autorizzato di alcool etilico nel quale, durante le operazioni di denaturazione, si verificava la fuoriuscita di alcool etilico puro che si spargeva sulla pavimentazione a causa di una valvola lasciata aperta da un dipendente della società, andando in parte irrimediabilmente perso. La società chiedeva l’abbuono dell’accisa, che veniva negato perché, riteneva l’autorità, la perdita non era derivata da caso fortuito o da forza maggiore, ma dall’imprudenza e negligenza di un dipendente della società che aveva lasciato inavvertitamente aperta la valvola del serbatoio.

Si giungeva in giudizio e la società vedeva riconosciute le proprie ragioni, fino al giudizio di legittimità, allorquando la Cassazione sospese il giudizio, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia Ue, affinché sancisse se una ipotesi come quella del caso integrasse la nozione di caso fortuito all’origine delle perdite intervenute in regime sospensivo, ai sensi della Direttiva Accise, e perciò l’abbuono dell’imposta.

Qui si innesta, dunque, la giurisprudenza Ue che al solito, soprattutto per come recepita e applicata dalla Corte di Cassazione, in materia di accise si presenta estremamente rigorosa, quasi mai in grado di apprezzare, davvero, ipotesi soggettive, consumi effettivi, benefici economici o principi di equità e, se si vuole, capacità contributiva concreta, piuttosto orientandosi verso forme di responsabilità oggettiva che stanno assumendo i contorni, sempre più, di un unicum ordinamentale.

Ad ogni modo, con la sentenza del 18 aprile 2024 n. C-509/22, resa proprio nel caso qui in commento, ha affermato che la norma Ue sugli abbuoni deve essere anzitutto interpretata nel senso che la nozione di “caso fortuito” e di “forza maggiore” deve essere riferita a circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso; ciò è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell’operatore, salva prova della diligenza normalmente richiesta nell’ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento.

Inoltre, sarebbe contraria alla disciplina Ue una norma interna che equipari in tutti i casi i fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore; qui, con un punto che pare più compensativo che sistematico, la Corte salva le ipotesi in cui la distruzione totale o la perdita irrimediabile siano stati commessi nell’ambito di un’operazione di denaturazione preventivamente autorizzata dalle autorità competenti.

Riassunto il caso, la Cassazione osserva in primo luogo che la nozione di “caso fortuito” è quindi caratterizzata da un elemento soggettivo (obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento di cui trattasi, adottando misure appropriate senza dover incorrere in sacrifici eccessivi) e da un elemento oggettivo (circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’interessato).

Ne deriva che, nell’ipotesi in cui la distruzione o la perdita rientri nella sfera di responsabilità del depositario, non può ritenersi sussistere l’elemento oggettivo costitutivo del caso fortuito, perché esse sono provocate dall’inavvertenza di un dipendente.

Pertanto, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “In materia di accise, l’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 504 del 1995 – sia nel testo vigente ratione temporis che nel testo modificato dall’art. 1 del d.lgs. 5 novembre 2021 n. 180 – nella parte in cui, in caso di perdita irrimediabile o di distruzione parziale o totale del prodotto in regime sospensivo, riconosce l’abbuono dell’accisa anche nell’ipotesi di colpa non grave, equiparandola al caso fortuito e alla forza maggiore, contrasta con l’art. 7, par. 4, Dir. 2008/118/CE e va disapplicato”.

Resta la peculiare salvaguardia, di derivazione Ue, del fatto manifestatosi durante operazioni di denaturazione autorizzate, fatto che ha suggerito alla Cassazione di rinviare gli atti al giudice di merito, affinché verifichi la sussistenza delle ulteriori cause di abbuono subordinate. Qui, si arriva addirittura al secondo principio di diritto contenuto nella sentenza, per cui: “In tema di accise, non costituisce immissione in consumo, né comporta la debenza dell’imposta, la perdita o la distruzione, totale o parziale, dell’alcool, che si realizzi nell’ambito di una operazione di denaturazione preventivamente e regolarmente autorizzata, senza che rilevi la natura colposa della condotta della parte”.

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