Per il rimborso forfetario dell’IVA sulle auto si deve provare l’inerenza
L’accertamento dell’inerenza e della strumentalità del bene all’attività esercitata dal soggetto passivo rientra fra i presupposti per la detrazione dell’IVA assolta ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72.
La sussistenza di tale condizione deve essere accertata anche nell’ipotesi di rimborso forfetario dell’IVA sugli autoveicoli richiesto ex art. 1 del DL 258/2006 (conv. L. 278/2006), in attuazione di quanto sancito dalla Corte di giustizia Ce nella causa C-228/05 (“Stradasfalti”).
Si tratta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3950 depositata il 22 febbraio 2026. I giudici di legittimità si erano già espressi in passato nello stesso senso (es. Cass. nn. 11943/2012 e 23514/2018).
Nel caso in esame, pertanto, non è stata condivisa la pronuncia del giudice d’appello il quale aveva omesso qualsiasi verifica in merito al soddisfacimento di tale presupposto e che si era affidato a una sorta di presunzione della sua sussistenza.
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