Sospensioni per i territori colpiti dal ciclone con effetti sugli adempimenti processuali
La disciplina non brilla per chiarezza
Con il DL del 27 febbraio 2026 n. 25 vengono previste le misure e gli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che dal 18 gennaio scorso hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia.
L’art. 2 del DL 25/2026 dispone la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, per coloro che al 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla camera di commercio, in uno dei territori di Calabria, Sardegna e Sicilia oggetto dello stato di emergenza dichiarato dal CdM del 26 gennaio 2026.
Per tali soggetti per il periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 è prevista la sospensione:
- dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi (compreso INAIL);
- dei versamenti delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e delle trattenute sulle addizionali regionale e comunale;
- dei termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le PA.
Detti versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026 senza sanzioni e interessi.
Vengono sospesi i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito INPS (artt. 29 e 30 del DL 78/2010), dalle ingiunzioni di pagamento ex RD 639/1910 emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari ex art. 53 del DLgs. 446/97 e dagli accertamenti dei tributi locali ex art. 1 commi 792 - 804 della L. 160/2019, nonché dagli altri atti emessi dagli enti impositori.
I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento e addebito INPS non ancora affidati all’agente della riscossione, alle ingiunzioni di pagamento ex dal RD 639/1910 e agli accertamenti dei tributi locali degli enti territoriali non ancora affidati all’agente della riscossione, riprendono a decorrere dalla scadenza della sospensione.
Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, dovranno essere effettuati entro il 10 ottobre 2026.
Perplessità desta il comma 9 dell’art. 2 del DL 25/2026 in quanto prevede che “si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997”.
La disciplina richiamata non brilla per chiarezza e coinvolge anche i termini processuali.
Il comma 1 dell’art. 12 prevede: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Invece, l’art. 12 comma 3 del DLgs. 159/2015, che prevede che “l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”, pare inibire l’invio delle cartelle di pagamento anche per atti emessi dagli enti locali e dagli agenti della riscossione affidatari per il periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026.
Vengono sospesi i versamenti che scadono nel periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 riferiti alla rottamazione-quater, in particolare quelli ex art. 1 commi da 153 a 158 e da 166 a 221 della L. 197/2022.
I termini della “nuova” rottamazione-quinquies vengono prorogati di 3 mesi. Si tratta, tra i più rilevanti:
- del pagamento delle somme dovute previsto entro il 31 luglio che slitterebbe al 31 ottobre 2026;
- del pagamento degli interessi per il pagamento rateale dovuti a decorrere dal 1° agosto che slitterebbero al 1° novembre 2026;
- dell’invio della dichiarazione e l’eventuale integrazione la cui scadenza slitterebbe dal 30 aprile al 30 luglio 2026;
- della comunicazione delle somme dovute dell’agente della riscossione che slitterebbe dal 30 giugno al 30 settembre 2026.
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